L'esplosione del costone roccioso a Taormina: chiesto maxi risarcimento milionario
di Andrea Rifatto | oggi | ATTUALITÀ
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Saltarono 3.050 metri cubi di roccia
Se l’obiettivo di mettere in sicurezza l’area è stato raggiunto, gli “effetti collaterali” potrebbero essere stati sottovalutati. Finisce nelle aule del Tribunale di Messina il brillamento del costone roccioso di via Garipoli a Taormina, l’esplosione che il 18 maggio dello scorso anno ha disintegrato i due blocchi di roccia da 3.050 metri cubi che incombevano sulla strada di accesso alla città, ordinata dal Comune per finalità di messa in sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Tre proprietari di abitazioni e terreni posti a valle dell’area dell’intervento si sono rivolti ai giudici presentando un ricorso per accertamento tecnico preventivo contro Webuild Spa, Rete Ferroviaria Italiana Spa e Italferr Spa e nei confronti del Comune di Taormina, lamentando che lo smottamento di detriti causati dall’esplosione ha provocato ingenti danni alle loro proprietà. Assistiti dell’avvocato Giuseppe Melazzo di Messina, a sostegno della loro tesi allegano una perizia di parte, redatta dall’ingegnere Rodolfo Urbani, che quantifica una perdita del valore del loro patrimonio pari a 1.007.956 euro, con riserva di accertare ulteriori danni. L’intervento è stato realizzato da Webuild con il coordinamento di Italferr per conto di Rfi, nell’ambito dei lavori del raddoppio ferroviario, e il brillamento ha sbriciolato i due blocchi con i detriti scivolati sul costone, abbattendo un tratto delle reti di contenimento e arrivando in parte fino alla carreggiata di via Garipoli, piovendo anche sulle proprietà private. Il giudice Corrado Bonanzinga ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti di ammissibilità dell’accertamento tecnico preventivo e, in particolare, la sussistenza del requisito del periculum, visto che sulla scorta della perizia tecnica di parte emerge «il concreto pericolo che, in assenza di interventi urgenti di rinforzo locale ed ancora di riparazione di parti dei fabbricati dei ricorrenti questi possano collassare generando ulteriori danni»; inoltre è stato rilevato, che gli stessi ricorrenti hanno prefigurato la necessità di effettuare una modifica della situazione dei luoghi. Dunque il Tribunale di Messina ha ordinato di procedersi a consulenza tecnica preventiva e ha nominato un consulente tecnico d’ufficio affinché descriva in modo dettagliato la situazione dei luoghi, con specifico riferimento alle circostanze allegate dalle parti, con rilievo tecnico, grafico e fotografico; accerti e descriva, altresì, ove possibile, lo stato dei luoghi prima delle operazioni di “brillamento” controllato del 18 maggio 2025; individui le cause dei danni lamentati dai ricorrenti ed accertati; individui la sussistenza di specifici profili di responsabilità a carico delle parti resistenti, con particolare riferimento alle rispettive prerogative e competenze. Il Comune di Taormina ha deciso di costituirsi per difendere la propria posizione, affidando l’incarico legale all’avvocato Gaetano Callipo, per una spesa di 7.395 euro. Il professionista ha fatto presente all’Amministrazione comunale che «la posizione del Comune di Taormina è di particolare delicatezza, in quanto la sua chiamata in causa consentirebbe la valutazione di una sua eventuale corresponsabilità in quanto il coinvolgimento del Comune deriva dal suo ruolo nell'emissione dell'ordinanza sindacale che ha autorizzato l'intervento e dai suoi compiti istituzionali di vigilanza e tutela della pubblica incolumità» e che è necessario costituirsi in giudizio perchè «la mancata costituzione non consentirebbe, durante l’accertamento, di difendere la posizione dell'Ente, lasciando che le altre parti e il consulente tecnico d’ufficio determinino la ricostruzione dei fatti e l'attribuzione delle responsabilità senza alcun contraddittorio. Ciò esporrebbe il Comune al rischio di essere ritenuto corresponsabile per i danni lamentati - ha evidenziato l’avvocato Callipo - e la costituzione in giudizio è la condizione necessaria per garantire che la posizione del Comune, venga garantita anche sotto il profilo dell'accertamento dei fatti, e delle eventuali responsabilità mediante osservazioni e memorie a tutela dei propri interessi. Costituendosi, il Comune potrà dimostrare la correttezza e legittimità dell’ordinanza sindacale, adottata in un contesto di emergenza per la tutela della pubblica incolumità, l'eventuale responsabilità esclusiva dei soggetti che hanno materialmente progettato, gestito ed eseguito l'intervento (Webuild, Italferr, Rfi), l'assenza di un nesso causale tra l’operato del Comune e gli eventuali danni».













