Lunedì 04 Novembre 2024
Accolti i ricorsi e annullati i provvedimenti che avevano bloccato le stazioni radio base


L'antennopoli di Santa Teresa: Iliad vince la battaglia al Tar contro Comune e Regione

di Redazione | 04/05/2023 | ATTUALITÀ

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La stazione radio base di via Celona

L’antennopoli della cittadina jonica ha un primo vincitore. Ed è Iliad Italia Spa. Il caso esploso nei mesi scorsi, dopo l’avvio dei lavori per l’installazione di due stazioni radio base grazie ai permessi di costruire ottenuti con il silenzio assenso, poi bloccati dal Comune con la revoca dei provvedimenti autorizzativi, arriva ad un bivio con un verdetto Il Tar di Catania ha accolto entrambi i ricorsi presentati da Iliad Italia, discussi nella camera di consiglio del 19 aprile, esprimendosi con una sentenza breve che chiude così la vicenda di primo grado. La società di telecomunicazioni, difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca e Fabiana Ciavarella di Roma, ha agito contro il Comune e l’Assessorato regionale Territorio e Ambiente-Dipartimento regionale Urbanistica e nei confronti di Arpa Sicilia, chiedendo l’annullamento delle determinazioni dell’Ufficio tecnico con le quali sono stati annullati in autotutela i permessi di costruire per l’installazione delle due stazioni radio base in via Celona e in via Scorsonello e anche degli articoli 1, 3 e 5 del Regolamento comunale per l’installazione degli impianti fissi di telecomunicazioni per telefonia cellulare e radiotelevisivi, ritenuti in contrasto con la normativa nazionale. La Prima Sezione del Tribunale amministrativo etneo (presidente Pancrazio Maria Savasta, consiglieri Agnese Anna Barone e Giuseppina Alessandra Sidoti) ha stabilito che nel merito i ricorsi sono fondati e ha accolto, con valore assorbente, il primo motivo con cui Iliad ha lamentato la violazione dell’articolo 21 nonies della Legge 241/1990 in materia di autotutela, con la motivazione che “sotto il profilo della mancanza di congrua motivazione che dia conto del persistere di un rilevante interesse pubblico al ritiro dell'atto viziato atteso che la mera (pretesa) illegittimità del titolo non giustifica l'annullamento e la giurisprudenza ha costantemente declinato l'inammissibilità della figura dell'interesse pubblico ‘in re ipsa’ all'esercizio del potere di autotutela, che invece deve essere specificamente enucleato nella motivazione e posto a raffronto con gli interessi privati coinvolti”. Nei casi in esame, secondo il Tar i provvedimenti del Comune “non esternano alcuno dei predetti elementi essendosi limitati a richiamare le ritenute ragioni di illegittimità dell’impianto quale ragione di interesse pubblico all’esercizio dell’autotutela e non reca alcun bilanciamento tra l'interesse pubblico e quello della ricorrente, né dà conto dell’esistenza di siti preferenziali o di siti alternativi (circostanze queste che sono state rappresentate solo nelle difese dell’ente ove si afferma che ‘l’odierna ricorrente si rifiuta di prendere in considerazione siti alternativi”). Il Comune sosteneva che “la costruzione delle Stazioni Iliad era ed è ancora limitata alla mera realizzazione di un palo di sostegno senza che ancora fosse stato installato alcun apparecchio elettronico” e che “il riscontro di ulteriori profili di illegittimità a supporto del provvedimento di autotutela può essere esplicitato con il provvedimento finale, anche se al momento dell’avviso di avvio del procedimento tali profili non siano stati anticipati”; inoltre per via Celona la difesa dell’ente ha rappresentato che il provvedimento di autotutela “muove dalla constatazione delle fondamentali dichiarazioni rese da Iliad spa con la propria istanza e con relativo progetto che si sono rilevate false”, in particolare in ordine all’individuazione di siti sensibili e alla fascia di rispetto autostradale.

Dunque il Tar di Catania ha annullato i due provvedimenti del Comune, emanati dal’Ufficio tecnico il 19 gennaio, che hanno annullato i permessi di costruire e bloccato i lavori, che di conseguenza adesso possono ripartire. L’Amministrazione comunale era assistita dall’avvocato Silvano Martella di Messina e nel ricorso si sono costituiti ad opponendum anche il Comitato Jonico Beni Comuni, rappresentato dall'avvocato Alice Sturiale, e il Condominio “Le Tre Schiere” (situato di fronte l’antenna di via Celona), difeso dagli avvocati Letterio Donato ed Alessandro Franciò: entrambi gli interventi sono stati però giudicati inammissibili in quanto il Comitato è risultato privo di legittimazione ad agire poiché “risulta costituito in data 3 aprile 2023 (appena dieci giorni prima della proposizione dell’atto di intervento) ed è, pertanto, privo del requisito della continuità dello svolgimento delle attività statuarie (connotate, peraltro, da estrema genericità e onnicomprensività di scopi sociali)” e “risulta composto da soli 10 soggetti ed è, quindi, privo del requisito della adeguata rappresentatività rispetto ‘all’ambito territoriale del comprensorio dei Comuni della Valle Ionica’, nel quale opera per espressa previsione statutaria; il condominio, invece, è stato ritenuto titolare di una posizione giuridica soggettiva autonoma rispetto all’ente locale e “nel giudizio amministrativo è ritenuto inammissibile l'intervento da parte del soggetto legittimato alla proposizione del ricorso autonomo poiché in contrasto con la regola secondo cui l'intervento ad adiuvandum ovvero ad opponendum può essere proposto solamente da un soggetto titolare di una posizione giuridica dipendente da o collegata a quella del ricorrente in via principale e non anche da un soggetto che sia portatore di un interesse proprio che lo abiliti a proporre ricorso in via autonoma e principale”. La prima battaglia va dunque ad Iliad. Adesso il Comune può decidere di proporre appello al Cga oppure adottare altre strade.

Più informazioni: antenne iliad  


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