Sabato 18 Aprile 2026
Legittime le scelte del Comune e la gara per affidare il servizio di visita turistica


La "guerra" dell'Ape Calessino a Savoca: il Tar respinge i ricorsi del concorrente escluso

di Andrea Rifatto | oggi | ATTUALITÀ

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Il servizio viene svolto con un mezzo elettrico

È finito davanti al Tar di Catania il servizio di visita turistica assistita del centro storico di Savoca, affidato dal Comune lo scorso anno, svolto con la caratteristica Piaggio Ape Calessino. A presentare ricorso contro l’ente è stato Mario Palmino Di Caudo, rappresentato dall’avvocato Filippo Alessi, che da anni chiede di poter effettuare il servizio e si è rivolto ai giudici amministrativi chiedendo di annullare diversi provvedimenti adottati in questi anni dall’Amministrazione comunale, fino alla gara del 2025 che ha assegnato il servizio alla ditta “De Clò Giancarlo”, mentre Di Caudo è stato escluso per l’assenza di iscrizione alla Camera di Commercio. Adesso il Tar, con una articolata sentenza, ha respinto e dichiarato inammissibili sia il ricorso introduttivo che i due ricorsi per motivi aggiunti presentati successivamente, condannandolo a pagare 3.000 euro di spese al Comune di Savoca, difeso dall’avvocato Benedetta Caruso. Di Caudo contestava in particolare l’illegittimità della scelta di affidare il servizio ad un unico concessionario per sei anni, anziché garantire un’effettiva apertura del mercato mediante il coinvolgimento di una pluralità di operatori; la violazione del Codice del Turismo, che imporrebbe alle amministrazioni di compiere scelte nel rispetto di una logica concorrenziale; l’irragionevolezza e la sproporzione dell’esperienza quinquennale nello stesso servizio, richiesta quale requisito di partecipazione. 

Il Tar ha stabilito che «la scelta dell’Amministrazione di affidare il servizio ad un unico concessionario per la durata di sei anni rientra nell’alveo della discrezionalità organizzativa dell’ente locale e non può essere sindacata nel merito», ricordando come il regolamento comunale del 2009 non consente non è possibile il rilascio dell’autorizzazione su richiesta singola, secondo un legittimo modello prescelto dall’Amministrazione per l’affidamento in concessione, previa procedura comparativa, del servizio. In ogni caso si tratta di una «valutazione rientrante nell’ambito dell’ampia discrezionalità amministrativa dell’ente locale - specifica la sentenza - la quale attiene alla definizione dell’assetto organizzativo ritenuto più idoneo a contemperare esigenze di funzionalità, efficienza, sicurezza, decoro urbano e controllabilità del servizio sul territorio comunale, anche tenuto conto delle ridotte dimensioni del centro storico e delle criticità della viabilità rappresentate dalla difesa comunale; valutazione non sindacabile dal giudice». In merito alla gara del 2025, il Tar spiega che «i requisiti di esperienza quinquennale e gli ulteriori criteri tecnico‑professionali previsti non risultano, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, sproporzionati rispetto agli interessi pubblici perseguiti, bensì appaiono coerenti con la finalità di assicurare che il servizio venga svolto in modo sicuro ed affidabile, anche tenuto conto delle peculiarità del centro storico e della sua viabilità; né il ricorrente ha fornito elementi decisivi per dimostrare che questi requisiti siano stati calibrati in modo irragionevole, al solo fine di escludere potenziali concorrenti». E tra l’altro «la legittima esclusione del ricorrente per carenza dell’iscrizione camerale (e, correlativamente, dell’esperienza quinquennale) - ha sottolineato il Tar etneo - rende inammissibili le censure rivolte contro l’ammissione e l’affidamento del servizio al controinteressato», visto che Di Caudo «non risultava ancora iscritto alla Camera di Commercio al momento della domanda, sicché la sua esclusione è pienamente legittima per carenza di un requisito di partecipazione essenziale e non sanabile ex post».


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