Giovedì 25 Aprile 2024
La società d'ambito contestava l'affidamento del servizio a privati con ordinanze


Gestione rifiuti a Giardini, il Tar respinge il ricorso dell’Ato Me4: procedure legittime

di Andrea Rifatto | 21/09/2019 | ATTUALITÀ

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Palazzo dei Naxioti, sede del municipio

Sono state legittime le procedure adottate dal Comune di Giardini Naxos per l’affidamento del servizio di gestione rifiuti nell’ultimo anno. Il Tar di Catania ha infatti respinto il ricorso presentato dall’Ato Me4 contro Palazzo dei Naxioti e nei confronti della Srr Messina Area Metropolitana e della Progitec Srl, che ha gestito l’appalto da agosto 2018 a maggio 2019. L’Ato chiedeva l’annullamento delle ordinanze urgenti firmate dal sindaco Nello Lo Turco l'1 agosto 2018 e il 31 gennaio 2019 e di tutti gli atti collegati, compreso il contratto firmato con l’impresa, con i quali è stato dato mandato alla Progitec di intervenire nell'attività di raccolta e smaltimento rifiuti in via sostitutiva dell’Ato, contestando la violazione delle ordinanze del presidente della Regione che affidavano agli Ato la gestione del servizio, la mancanza di urgenza a tutela della salute e dell'ambiente e il mancato ricorso a procedure di evidenza pubblica. Il Tar non aveva concesso la sospensiva e adesso nel merito ha rigettato il ricorso per contestazioni infondate nel merito che sono state respinte. L’Ato Me4 era difesa dall’avvocato Antonio Lorito, il Comune dall'avvocato Antonio Catalioto e la Progitec all'avvocato Gaetano Spoto Puleo, mentre la Srr non si è costituita in giudizio.

Il Tar scrive nella sentenza come “i rilievi critici sulla situazione ambientale, effettuati in proprio da personale della Polizia municipale, abbiano avuto l’autorevole avallo tecnico dell’Azienda sanitaria provinciale, la quale ha attestato insufficienti condizioni igienico sanitarie, invitando il sindaco a porre in essere ogni rimedio utile per eliminare le problematicità rilevate” e che “la stessa Ato non abbia smentito l’esistenza e la consistenza delle criticità riscontrate nella gestione del servizio affidatole. A parere del Collegio, quindi, la situazione estremamente critica valutata sul piano tecnico dall’autorità sanitaria, può rappresentare quello stato di emergenza che legittima il ricorso da parte del sindaco ai poteri di ordinanza, ai fine di evitare che l’emergenza ambientale si protragga e si aggravi. E ciò anche in considerazione del fatto che in tema di raccolta dei rifiuti il disservizio non può essere valutato solo ‘a posteriori’, cioè al momento in cui l’emergenza risulta irrimediabilmente conclamata, ma si richiede al contrario un costante controllo e monitoraggio, volto a far sì che ogni problema igienico sanitario venga affrontato e risolto in via preventiva. In quest’ottica, le prime avvisaglie di mancato o irregolare funzionamento del servizio legittimano l’autorità preposta all’adozione di immediati correttivi, senza doversi necessariamente attendere che l’emergenza esploda in forme pericolose e non più governabili”. Giudicate irrilevanti le contestazioni sulla violazione delle disposizioni dettate dal presidente della Regione e la violazione delle norme sull’affidamento dei servizi pubblici in quanto “l’acclarato legittimo esercizio del potere di ordinanza giustifica la deroga ad ogni altra normativa di settore”. Inoltra “la Srr continua a non essere, allo stato, operativa e il precedente gestore in proroga, ossia l’Ato Me 4, non era in condizioni di svolgere il servizio, come appurato nella riunione tenutasi presso il Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti il 7 dicembre 2018”.


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