Lunedì 18 Maggio 2026
Risarcimenti alle strutture alberghiere che dovevano ospitare le forze dell'ordine


G7 di Taormina, la Prefettura di Messina condannata per i posti prenotati e mai occupati

di Andrea Rifatto | oggi | ATTUALITÀ

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Le convenzioni riguardavano le forze di polizia

 

 

Per ospitare le forze di polizia e le forze armate impegnate per l’ordine pubblico in occasione del G7 Taormina e del G7 Pari Opportunità del 2017, la Prefettura di Messina prenotò hotel e villaggi turistici, ma le presene effettive degli operatori di sicurezza nelle strutture ricettive furono ben al di sotto e le società proprietarie chiesero un risarcimento danni. A distanza di anni sono arrivate due sentenze del Tribunale civile, con esiti parzialmente diversi seppur entrambe abbiano riconosciuto un indennizzo ai proprietari degli hotel, difesi in entrambi i giudizi dagli avvocati Letterio e Antonio Arena. Nella prima causa, avviata nel 2018, la giudice Viviana Scaramuzza ha condannato la Prefettura a risarcire ai titolari del “Villaggio Alcantara” di Giardini Naxos 54.058 euro per danno patrimoniale, 5.895 euro per interessi di mora, 9.142 euro per spese legali e 801 euro di spese del procedimento, per un totale di oltre 70.000 euro. Con la convenzione per la fornitura di servizi alberghieri e di ristorazione la società si era impegnata a garantire alloggiamento e ristorazione per 154 unità dal 2 al 28 maggio 2017, al prezzo di 35 euro per pernottamento e 14 euro per ciascun pasto, bloccando le prenotazioni turistiche per l’intero periodo, assumendo personale e provvedendo agli approvvigionamenti. Tuttavia, dal 2 al 13 maggio 2017, la Prefettura non inviò alcun ospite, salvo sei presenze il 12 maggio e sette il 13 maggio, senza comunicazione preventiva e senza liberare la società dall’obbligo di garantire la disponibilità entro due ore dalla chiamata. Il villaggio ha lamentato quindi di aver subito un ingiustificato sacrificio economico, mantenendo la struttura operativa e sostenendo costi di esercizio per 36.609 euro, senza percepire alcun corrispettivo, chiedendo un risarcimento del danno da lucro cessante per 90.097 euro di ricavi non conseguiti. La giudice ha stabilito che «si appalesa contraria a buona fede la condotta della Prefettura con la quale la stessa, discostandosi dal contenuto della convenzione, non ha avvisato tempestivamente della mancata occupazione di alcuna camera nel periodo dal 2 all’11 maggio, avendo occupato soltanto 6 camere il 12 maggio e 7 camere il 13 maggio 2017» e «tenuto conto del fatto che la società non ha depositato alcun documento contabile – anche eventualmente riferibile alle annualità precedenti – comprovante che la struttura sarebbe stata interamente occupata negli archi temporali indicati, dell’alta vocazione turistica del comune di Giardini Naxos e del periodo di media stagione interessato dalla convenzione», ha stimato il danno patrimoniale nella misura del 60% di quello che avrebbe percepito qualora le camere fossero state interamente occupate».

Il secondo contenzioso, nato nel 2019, riguarda invece gli hotel Antares Olimpo di Letojanni e Caesar Palace di Giardini Naxos: in questo caso il giudice Domenico Armaleo ha rigettato la domanda risarcitoria di 358.752 euro relativa ai pernotti e ai pasti non fruiti e ha condannato il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Messina al pagamento di 64.383 euro a titolo di interessi moratori, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Il giudice ha rilevato che la domanda della società alberghiera «pretende integralmente il prezzo delle prestazioni non eseguite senza confrontarsi con la clausola che esclude oneri per i posti non necessari e senza offrire una base probatoria rigorosa sul lucro cessante effettivo, ossia sulla concreta (e non meramente ipotetica) possibilità di collocare sul mercato, in quel periodo e a quelle condizioni, le camere rimaste libere, tenendo conto che il danno da mancata vendita non coincide automaticamente con il prezzo convenzionale». Secondo il Tribunale «la mera allegazione del blocco di prenotazioni e dei costi sostenuti, per quanto plausibile sul piano economico, non consente di affermare un danno risarcibile nei termini richiesti, perché una parte dei costi è fisiologicamente fissa o comunque non correlata in via immediata alla singola presenza, e perché il lucro cessante, per essere risarcibile, richiede quantomeno la dimostrazione della ragionevole probabilità di conseguire l’utilità perduta e del suo ammontare secondo un criterio attendibile», altrimenti «la domanda risarcitoria finisce per coincidere con la richiesta del corrispettivo contrattuale per prestazioni non rese, che il contratto esclude».  Le prove testimoniali tendono a dimostrare l’organizzazione approntata e il mancato utilizzo, «ma non trasformano la prestazione non eseguita in prestazione dovuta - sottolinea il giudice - né forniscono, di per sé, una base attendibile per il lucro cessante».


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