Forza d'Agrò, ragazza rimase ferita da una fontana: il giudice "assolve" il Comune
                        
                    
                    
                        di Andrea Rifatto | ieri | ATTUALITÀ
                            
                    
  
                
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La fontana dove avvenne l'incidente
                    
 Nessuna responsabilità del Comune di Forza d’Agrò per un incidente capitato ad una cittadina nel 2008. Lo stabilisce una sentenza di primo grado del giudice Mauro Mirenna della Prima Sezione civile del Tribunale di Messina, che ha rigettato la richiesta di risarcimento danni da 25.900 euro avanzata dai genitori, difesi dall’avvocato Filippo Brianni, per l’infortunio subito dalla figlia. Era il 3 marzo 2018 quando la ragazza, all’epoca 11enne, era intenta a giocare nell’area giochi della frazione Scifì: mentre si trovava in prossimità di una fontana, però, veniva travolta da una grossa lastra di cemento e ferro che si staccava dal bordo della fontana stessa, colpendola al piede destro. Trasportata all’ospedale di Taormina, le veniva diagnosticato un trauma contusivo a piede e caviglia destra con ferita lacero-contusa, con l’applicazione di 13 punti di sutura e una prognosi di 12 giorni. I genitori hanno inoltre precisato che la convalescenza è stata piuttosto lunga, causando anche dei problemi nel percorso scolastico. Attorno alla fontana era posta una recinzione alta circa 90 centimetri, senza alcun accesso, e il giudice ha ritenuto che «la condotta della ragazza è quindi connotata da peculiare imprudenza, tale da integrare l’ipotesi di caso fortuito, idoneo a recidere il nesso causale tra la cosa e il danno», visto che «una recinzione protettiva costituisce di per sé una misura di prevenzione che risponde alla duplice necessità di impedire l’accesso e di proteggere dai rischi d’interferenza. Indipendentemente dall’altezza della recinzione - aggiunge la sentenza - se è presente significa che oltre non si può andare, a maggior ragione tenendo conto che non vi sono vie d’accesso, aperture o entrate e scavalcarla costituisce un comportamento anomalo ed imprudente e, pertanto, non prevedibile dal custode».  Dunque nessun colpa del Comune, difeso dall’avvocato Alessandro Cacciotto, al quale i genitori dovranno risarcire 2.540 euro di spese del giudizio secondo quanto stabilito dal giudice, che ha evidenziato anche come non abbia importanza la circostanza che la danneggiata fosse minorenne, «atteso il dovere di vigilanza da parte del soggetto maggiorenne nei confronti della bambina, tenuto a prevedere i normali rischi derivanti dall’attività di un fanciullo e a prevenire le eventuali conseguenze dannose inerenti a tali attività, sicché la relativa responsabilità è ascrivibile esclusivamente alla violazione colposa del dovere di sorveglianza da parte del genitore/accompagnatore».
 
                    











