Domenica 14 Giugno 2026
La Cassazione respinge il ricorso contro l'inammissibilità allo stato passivo dell'hotel


Fallimento Baia Taormina, il Comune di Forza d'Agrò perde quasi tutte la tasse arretrate

di Andrea Rifatto | oggi | ATTUALITÀ

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Il Comune puntava ad incassare i crediti

Puntava ad incassare quasi otto volte di più, ma dovrà accontentarsi di appena 50.000 euro. Il Comune di Forza d’Agrò esce infatti sconfitto dal giudizio portato avanti fino alla Corte di Cassazione contro il fallimento della società “Baia Costruzioni Spa in liquidazione”, finalizzato a recuperare crediti tributari accumulatisi negli anni. L’Amministrazione comunale aveva presentato ricorso contro il decreto emesso nel marzo 2025 dal Tribunale di Catania, che ha dichiarato inammissibile l’opposizione promossa dal Comune contro lo stato passivo del fallimento della società alberghiera, dichiarato esecutivo nel giugno 2022. La parte contestata è quella in cui il Comune di Forza d’Agrò, tramite la società di riscossione “Area Srl”, è stato parzialmente ammesso al passivo per l’importo di 36.033 euro al privilegio e per 13.132 euro al chirografo, per un totale di 49.165 euro, a fronte di una richiesta di 369.136 euro al privilegio e 11.850 euro al chirografo, per un ammontare di 380.968 euro. Secondo la curatela fallimentare, infatti, parte dei crediti tributari si erano prescritti e non vi era prova della notifica degli avvisi di accertamento prodotti a sostegno della domanda. Ma il Tribunale ha soprattutto accertato la tardività dell’opposizione, presentata oltre il termine dei 30 giorni con ricorso depositato il 23 novembre 2022, nonostante la comunicazione fosse stata effettuata dai curatori l’8 giugno 2022 alla società “Area Srl”. 

Il Comune sosteneva di aver ricevuto la comunicazione solo il 26 ottobre 2022 e si è rivolto alla Cassazione, difeso dall’avvocato Gianfilippo Ceccio, che però ha rigettato il ricorso e condannato l’ente al pagamento di 10.000 euro di spese di giudizio alla “Baia Costruzioni Spa”, in persona dei curatori Paola La Carrubba e Silvestro Baudo, difesi dall’avvocato Lucia Bruno. La curatela fallimentare aveva precisato che la comunicazione dello stato passivo del 26 ottobre 022 al Comune di Forza d’Agrò era stata eseguita perché «il Comune contattava per mezzo dei suoi legali i curatori della procedura lamentando la mancata comunicazione dello stato passivo all’Area Riscossione; rassicurato dell’avvenuta trasmissione chiedeva, comunque, l’invio della prova della stessa»; tuttavia, «parte ricorrente, tentando quindi di sanare la tardività già maturata, avviava il giudizio assumendo di aver ricevuto la comunicazione solo in data 26 ottobre 2022, così omettendo l’esistenza della precedente comunicazione dell’8 giugno 2022 ed anche i colloqui intercorsi con la curatela». La Cassazione ha riconosciuto che «il conferimento del mandato alla riscossione consentiva ad “Area Srl” di espletare tutte le attività necessarie al recupero del credito e di ricevere le comunicazioni concernenti la richiesta formalizzata in nome e per conto del Comune» e dunque «il dedotto difetto di comunicazione di cui si sarebbe resa responsabile la società incaricata dall’ente locale non può rilevare nei rapporti con gli organi della procedura, ma esclusivamente nei rapporti interni tra il mandante e la mandataria». In sostanza «se era vero, per un verso, che l’ente impositore (creditore della prestazione erariale) era anch’esso legittimato a proporre opposizione, risultava altrettanto vero e non discutibile che l’ente potesse comunque agire sulla base della comunicazione inviata a chi aveva agito non in proprio, ma in sua rappresentanza e stava in giudizio per suo nome e per suo conto (mandatario)».


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