Sabato 12 Ottobre 2024
Nuova ordinanza di Musumeci in vigore dal 4 maggio. Resta limitato l'accesso all'Isola


Covid-19, in Sicilia parte la fase 2: sì alle seconde case, riaprono i cimiteri. Le novità

di Redazione | 30/04/2020 | ATTUALITÀ

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Il presidente della Regione Nello Musumeci

Avviata la “graduale riapertura” che il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, aveva preannunciato nei giorni scorsi. L'ordinanza, firmata oggi e in vigore dal 4 al 17 maggio, si muove all'interno delle linee guida fissate da Roma, seppure con qualche "forzatura". "La situazione epidemiologica in Sicilia registra una inferiore diffusione del contagio rispetto ad altre parti del territorio nazionale - scrive il governatore - ciò richiedendo il mantenimento di alcune misure di carattere sanitario volte ad impedire che il rientro incontrollato verso la Sicilia possa aumentare il diffondersi dell'epidemia". Nel territorio della Regione Siciliana hanno integrale efficacia le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile. Le limitazioni di ingresso e uscita dal territorio della regione restano invariate e sono disciplinate dal decreto n. 183 del 29 aprile del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, e sue eventuali modificazioni e integrazioni.

Ecco le novità dell'ultima ordinanza

Spostamenti presso il proprio domicilio, abitazione o residenza
Sono consentiti, nell'ambito del territorio della regione, gli spostamenti per il trasferimento “stagionale” nelle abitazioni diverse da quella principale, sia individuale che del nucleo familiare convivente, a patto che le famiglie non facciano la spola con la principale abitazione, ma vi rimangano per la stagione. Gli spostamenti sono vietati nei giorni domenicali e festivi.

Commercio e pubblici esercizi
Sono autorizzate, previa comunicazione al Prefetto, le attività di:
a) ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub solo con asporto o consegna a domicilio, con l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
b) manutenzione e riparazione delle imbarcazioni da parte del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19. Tale attività è consentita solo nei giorni feriali;
c) consegna delle imbarcazioni, compreso lo spostamento dal cantiere all'ormeggio, manutenzione, vigilanza, pulizia e sanificazione degli arenili, ivi compreso l’allestimento, il montaggio e la manutenzione dei pontili e delle strutture amovibili;
e) manutenzione, montaggio e allestimento degli stabilimenti balneari, nonché la pulizia della spiaggia di pertinenza. L'impresa esecutrice è tenuta a garantire nelle aree di cantiere il rispetto delle normative di settore, il distanziamento interpersonale ed ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l'accesso ai non addetti ai lavori;
f) commercio, anche al dettaglio, di prodotti florovivaistici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti.

È disposta la chiusura al pubblico nei giorni domenicali di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie e per le edicole. Per domenica 10 maggio 2020 è consentita la vendita di prodotti florovivaistici. È autorizzato nelle superiori giornate domenicali il servizio di consegna a domicilio e di asporto dei prodotti alimentari e affini, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento. Per la sola domenica 10 maggio 2020 il servizio a domicilio è consentito anche ai commercianti di prodotti florovivaistici.

Cimiteri
I sindaci hanno la facoltà di disporre l’apertura dei cimiteri, a condizione che possano essere assicurate adeguate misure organizzative per evitare assembramento di visitatori e per garantire la distanza interpersonale.

Animali d'affezione
Gli spostamenti con l'animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della abitazione. È consentita, altresì, l'attività di tolettatura degli animali, purchè il servizio sia svolto previo appuntamento e senza alcun contatto diretto tra le persone mediante la modalità “consegna dell'animale, tolettatura – ritiro dell'animale”. Devono essere garantiti dall'esercente tutti i dispositive di protezione individuale ed il distanziamento interpersonale.

Attività sportiva
È consentita l'attività sportiva in forma individuale, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, compresa la c.d. pesca sportiva, purchè nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio. I circoli, le società e le associazioni sportive sono autorizzati all’espletamento delle proprie attività, purchè in luoghi aperti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale disposizione si applica alle seguenti discipline: tennis, ciclismo, canoa, canottaggio e vela, equitazione, atletica e golf. I rappresentanti legali delle strutture predette sono tenuti a: a) comunicare l’inizio delle attività al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio; b) dichiarare di essere nelle condizioni di garantire la sanificazione periodica degli spogliatoi e degli spazi comuni; c) autocertificare la sussistenza dei requisiti di rispetto delle regole precauzionali secondo la circolare che verrà emanata dall’Assessorato regionale della Salute entro 24 dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

Soggetti che rientrano nel territorio della regione
Rimangono congelate le limitazioni all'accesso nell'Isola almeno fino al 17 maggio. In quella stessa data il governatore Musumeci spera anche di strappare al premier Conte il permesso di riaprire le loro botteghe ai parrucchieri per uomo e per donna. Restano invariate le disposizioni relative all'obbligo di quarantena.

L'ORDINANZA N. 18 DEL 30 APRILE IN FORMA INTEGRALE


COMMENTI

filippo | il 03/05/2020 alle 05:51:44

non è specificato se é possibile andare nelle seconde case, in un Comune diverso della propria abitazione principale, prima del trasferimento,per provvedere alle pulizie e quindi rientrare e se è possibile andare a coltivare gli alberi nel terreno circostante e se per questo occorre autocertificazione

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