Classificazione dei comuni montani, due new entry e quattro “espulsioni” nella zona jonica
di Andrea Rifatto | oggi | ATTUALITÀ
di Andrea Rifatto | oggi | ATTUALITÀ
339 Lettori unici
Forza d'Agrò tra le new entry
Rimane il borgo più piccolo del Sud Italia (Roccafiorita con 156 abitanti), esce la capitale del turismo siciliano (Taormina). L’elenco dei comuni montani della zona jonica e della valle dell’Alcantara passa da 23 a 21 centri, con due new entry e quattro “espulsioni”. Con la nuova classificazione ufficializzata dall’approvazione della delibera del Consiglio dei ministri di autorizzazione ad adottare il Dpcm recante la classificazione dei comuni montani, figurano adesso in elenco i borghi di Forza d’Agrò (420 metri s.l.m.) e Gallodoro (388 metri s.l.m.), il primo entrato di recente nel club dei Borghi più belli d’Italia, mentre escono centri come Taormina e Giardini Naxos, che non presentano più i criteri per la classificazione dei comuni montani, insieme a Roccalumera e Gaggi. Località principalmente costiere, se si esclude il comune gaggese, che poco hanno a che vedere con la “vera” montagna, anche se Roccalumera ha un’altitudine massima di 975 metri e Gaggi di 829 metri. Così il nuovo elenco è formato da Alì, Antillo, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Fiumedinisi, Forza d’Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Gallodoro, Graniti, Itala, Limina, Malvagna, Mandanici, Mojo Alcantara, Mongiuffi Melia, Motta Camastra, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccafiorita e Roccella Valdemone. L’inserimento in questa nuova classificazione permetterà agli enti locali di poter godere di vari vantaggi, come la possibilità di attingere al Fondo per lo Sviluppo delle Montagne italiane (Fosmit), misure per contrastare lo spopolamento e rafforzare l’attrattività, bonus prima casa per i giovani, esonero contributivo smart working, sostegno ad agricoltori, giovani e famiglie, incentivi per la nascita di nuove imprese, per potenziare i servizi essenziali e valorizzare l’agricoltura e l’ambiente. «Le aree montane sono un’opportunità - ha detto di recente a Roccafiorita il presidente dell’Unione nazionale Comuni Comunità Enti montani, Marco Bussone - stanno cambiando i modelli culturali, sociali, economici e politici in cui si ribadisce il valore delle potenzialità di questi territori, che grazie all'agricoltura che si mantiene con forza porta benefici per le comunità. E bisogna sfatare il mito dello spopolamento, bisogna muoversi in una logica di insieme, di territorio, attraverso aggregazioni e cooperazioni tra comuni». Uncem non è stata invitata in Conferenza unificata e non ha condiviso la nuova legge sulla montagna, ritenendo non fosse necessaria la nuova riclassificazione e che le Regioni possano investire risorse sui Comuni anche oltre la classificazione. Criteri per la classificazione dei comuni montani
Sono montani i comuni con almeno il 20% della superficie del territorio comunale al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, e almeno il 25% della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline; altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 350 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, e almeno il 5% della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline; altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 400 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline; altitudine massima pari o superiore a 1.200 metri sul livello del mare; i comuni con altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 300 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, appartenenti a province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, riconosciute ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, o della normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della Legge 12 settembre 2025, n. 131. Sono inoltre classificati come montani i comuni che confinano esclusivamente con uno o più comuni che soddisfano almeno uno dei criteri di cui al comma 1, oppure con i suddetti comuni e uno Stato estero oppure con uno Stato estero, purché l'altitudine media della superficie del territorio comunale sia pari o superiore a 200 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline; i comuni appartenenti a un gruppo di comuni tra di loro confinanti, fino a un numero massimo di cinque, ciascuno con altitudine media pari o superiore a 200 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, a condizione che il gruppo di comuni sia completamente circondato da comuni che soddisfano almeno uno dei criteri di cui al comma 1, oppure da tali comuni e uno Stato estero, oppure da uno Stato estero.













