Ciclone Harry, l'Ordinanza della Protezione civile: ecco cosa prevede per lavori e ristori
di Redazione | oggi | ATTUALITÀ
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Santa Teresa tra i comuni più colpiti
Firmata dal capo del Dipartimento di protezione civile, Fabio Ciciliano, l’ordinanza sui primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito Sicilia, Calabria e Sardegna, con uno stanziamento di 100 milioni di euro equamente suddivisi tra le tre regioni. Per fronteggiare l’emergenza, è stata confermata la nomina dei presidenti delle regioni come commissari delegati, che operano a titolo gratuito e possono avvalersi delle strutture e degli uffici delle Regioni, delle Province, dei Comuni e dei relativi enti strumentali nonché delle forme associative degli enti locali comunali e provinciali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, comprese società in house o partecipate dalle Regioni o dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I Commissari delegati possono avvalersi di Anas, in qualità di soggetto attuatore, per la realizzazione degli interventi per il ripristino della viabilità regionale, provinciale e comunale, su richiesta delle competenti amministrazioni e comunque previa intesa con le stesse. Per l’espletamento delle attività possono individuare il direttore regionale di protezione civile quale soggetto responsabile del coordinamento delle attività. Ecco i contenuti principali dell'ordinanza. Entro 30 giorni, i Commissari delegati devono predisporre un piano degli interventi urgenti da sottoporre all’approvazione del capo del Dipartimento della protezione civile, contenente le misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza e fatto salvo il nesso di causalità con gli eventi, volti al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi e al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché alla rimozione di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, anche attraverso la realizzazione di interventi urgenti e prioritari di manutenzione straordinaria del reticolo idrografico e delle fasce litoranee. Gli interventi sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, qualora occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e apposizione di vincolo preordinato all’esproprio. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, i Commissari delegati possono erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi. Contributi di autonoma sistemazione Deroghe Ricognizione fabbisogni patrimonio pubblico Procedure di approvazione dei progetti Sospensione dei mutui
Previsti contributi per le famiglie la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte o sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità comunali: 400 euro per i nuclei composti da una persona, 500 euro per due, 700 euro per tre, 800 euro per quattro, fino ad un massimo di 900 euro mensili per nuclei con cinque o più persone. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di 200 euro mensili per ognuno dei soggetti, anche oltre il limite massimo di 900 euro mensili previsti per il nucleo familiare.
Per la realizzazione delle attività, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, i Commissari delegati ed i soggetti attuatori dai medesimi individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle disposizioni normative. Tra le deroghe previste quella per autorizzare l’affidamento della progettazione a professionisti estranei all’ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori
I Commissari delegati identificano, entro e non oltre 60 giorni, le ulteriori misure necessarie per il superamento dell’emergenza, nonché gli interventi più urgenti trasmettendoli al Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell’impatto effettivo degli eventi calamitosi. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi, i Commissari delegati definiscono, anche attraverso la predisposizione di apposite piattaforme informatiche che consentano senza ulteriori oneri a carico delle risorse stanziate per l’emergenza la compilazione della modulistica, la stima delle risorse a tal fine necessarie secondo criteri e massimali: per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di 5.000 euro; per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive, sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di 20.000 euro di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva. I contributi sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative
I Commissari delegati eseguono, altresì, la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino, laddove non ancora effettuato, delle strutture e delle infrastrutture pubbliche danneggiate dagli eventi calamitosi. La ricognizione dei danni non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi ed è inviata al Dipartimento della protezione civile entro 60 giorni
I Commissari delegati ed i soggetti attuatori dai medesimi individuati provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, laddove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell’assenso. L'approvazione dei progetti costituisce, laddove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all’imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivo della fase di consultazione del pubblico, dove prevista, non inferiore a sette giorni.
I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o danneggiati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.













