Chiusa la discoteca Ipanema di Taormina: "Nessuna autorizzazione per le serate danzanti"
di Redazione | oggi | ATTUALITÀ
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La serata dell'1 giugno all'Ipanema
È scattata la chiusura per la discoteca Ipanema di Taormina, dopo il primo evento della stagione della movida estiva al termine del quale è avvenuto il grave episodio sulla Statale 114, a distanza di circa 300 metri dal locale, con due persone fermate questa notte con l’accusa di tentato omicidio. Oggi il dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune di Taormina, Vincenzo Barbagallo, ha firmato un’ordinanza di immediata cessazione dell’attività di trattenimenti musicali e danzanti all’interno dell’esercizio pubblico, denominato “Lido Ipanema Beach Club”, situato sulla Statale 114 a Spisone. Il provvedimento scaturisce da una relazione stilata dal comandante della Polizia locale, Giuseppe Cacopardo, nella quale si fa presente che nella notte compresa tra l’1 e il 2 giugno si è svolta un’attività di trattenimento musicale e danzante in violazione degli articoli 666 (Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza) e 681 (Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento) del Codice penale, in relazione agli articoli 68 e 80 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, da parte della legale rappresentante della società “Random Leisure Srl” con sede a Milano, Mariangela Giambrone. L’ordinanza ricostruisce che l’1 giugno è giunta al Comune, tramite il portale “Impresa in un giorno” la pratica Suap presentata dalla “Random Leisure Srl” relativa al subingresso nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di tipologia C. A seguito della preliminare istruttoria effettuata dall’Ufficio tecnico sono emerse alcune carenze documentali, ossia mancato versamento dei diritti di istruttoria Suap del Comune di Taormina pari ad 80 euro; mancata produzione dell'attestazione di versamento dei diritti sanitari previsti dal tariffario dell'Azienda sanitaria provinciale di Messina ai fini della registrazione sanitaria; mancata produzione della documentazione tecnica costituita da relazione tecnica, planimetria dei locali e delle aree esterne asservite, nonché sezioni longitudinali e trasversali dell’immobile. Il Comune spiega che nel locale, dal 2022, la precedente ditta facente capo a Walter Cacciola ha esercitato attività danzante previo parere favorevole di agibilità espresso dalla Commissione comunale sui locali di pubblico spettacolo con verbale del 5 agosto 2022, giusto provvedimento del 25 agosto 2022 con il quale la Questura di Messina ha rilasciato la licenza per attività danzante permanente nel locale denominato “Ipanema Music Club”. Nel 2024, poi, è arrivata al Comune una dichiarazione attestante che nulla era mutato rispetto alle condizioni accertate nel 2022. L’Ufficio tecnico fa presente che «il trasferimento dell'azienda non determina automaticamente il trasferimento delle autorizzazioni di pubblica sicurezza, le quali conservano carattere personale ai sensi dell'art. 8 del Tulps» e che «il soggetto subentrante, come nel caso di specie, è tenuto a presentare gli atti e le segnalazioni necessarie all'accertamento del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti dalla normativa vigente, ai fini del rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza». La società “Random Leisure Srl, «pur avendo presentato pratica di subingresso nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, non ha prodotto alcuna istanza finalizzata all’ottenimento del parere della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, relativamente all'attività danzante che si intende esercitare nel complesso “Lido Ipanema Beach Club”». L'acquisizione del parere della Commissione comunale di vigilanza, infatti, «costituisce presupposto necessario ed imprescindibile per il rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 68, 69 e 80 del Tulps e per il legittimo esercizio dell'attività di pubblico spettacolo e trattenimento danzante, oggi di competenza del Comune». Dunque visto che «il parere favorevole espresso dalla Commissione comunale di vigilanza nel 2022 ed il conseguente titolo autorizzatorio rilasciato a Walter Cacciola risultano riferiti ad un diverso soggetto esercente e non possono ritenersi automaticamente trasferiti alla società subentrante, allo stato degli atti non risulta avviato e neanche perfezionato alcun procedimento amministrativo e tale carenza assume carattere sostanziale ed ostativo alla prosecuzione dell’attività di pubblico spettacolo, non essendo possibile ritenere validamente formato il relativo titolo abilitativo». Da qui la contestazione di apertura abusiva della discoteca con esercizio abusivo di trattenimenti danzanti. Contro l’ordinanza di chiusura potrà essere presentato ricorso al Tar o al presidente della Regione.













