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Assistenza sanitaria: un diritto anche per i minori stranieri
di Andrea Rifatto | 13/04/2014 | ATTUALITÀ
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Accesso alle cure a prescindere dal permesso di soggiorno
Il diritto alla salute dei minori è certamente inalienabile. Dinanzi al bisogno di cure non c’è nazionalità o provenienza che può ostacolare l’accesso ai trattamenti sanitari a nessun individuo. E proprio in questa direzione va il decreto emanato dall’assessorato regionale per la salute guidato da Lucia Borsellino, che il 4 marzo scorso ha stabilito le procedure per l’iscrizione al servizio sanitario regionale dei minori stranieri comunitari ed extracomunitari, a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno. Una novità introdotta in sostituzione della precedente normativa regionale (decreto assessoriale n. 2183 del 17 ottobre 2012) che prevedeva invece, in via sperimentale, l’inserimento di un pediatra negli ambulatori per migranti al fine di garantire l’assistenza a tali soggetti. Adesso invece i minori stranieri bisognosi di cure avranno tutto il diritto di iscriversi al servizio sanitario regionale, in ossequio anche alla “Convenzione sui diritti del fanciullo” di New York, attuata in Italia con la Legge n. 176 del 27 maggio 1991. L’assessorato regionale ha dunque definito il percorso operativo che le Aziende sanitarie provinciali della Sicilia dovranno adottare al fine di provvedere all’iscrizione al Ssr dei minori stranieri comunitari ed extracomunitari, cosicchè possano accedere all’assegnazione del pediatra di libera scelta. Il decreto, in considerazione del carattere innovativo del percorso avviato e allo scopo di tutelare prioritariamente la fascia più vulnerabile dei soggetti, estende la possibilità di iscrivere il minore fino al compimento del 14esimo anno di età. Il provvedimento firmato dall’assessore Borsellino stabilisce precise prescrizioni per i pediatri, che dovranno utilizzare i ricettario del Ssn per prestazioni specialistiche, farmaci, ricoveri a favore dei minori stranieri. Al fine di permettere agli operatori aziendali una corretta imputazione della spesa, coerentemente con quanto disposto dalle “Linee guida per l’assistenza sanitaria ai cittadini stranie extracomunitari e comunitari della Regione siciliana” il pediatra dovrà apporre, nel retro della richiesta, una lettera o un numero per identificare la tipologia di prestazione sanitaria volta, secondo le modalità stabilite dal decreto. Il pediatra di libera scelta invierà poi all’Asp di competenza un report semestrale sul numero di visite effettuate ai minori stranieri e sulle maggiori criticità riscontrate, utili al miglioramento dei processi assistenziali. L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sull’ingresso e il soggiorno non deve comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità. Disposizione ribadita all'interno del provvedimento, ai sensi del comma 5 dell’art. 35 del D.Lgs. n. 286/98 e della circolare del Ministero dell’interno n. 17 del 27 novembre 2009 e in base alle direttive dell’assessorato regionale della Salute, di cui alle note 2292/Gab. del 25 febbraio 2009 e n. 787 del 27 ottobre 2009. Sarà adesso compito delle aziende sanitarie provvedere ad informare sia gli operatori del settore che le comunità dei migranti di quanto previsto dal decreto, al fine di permettere la massima efficacia del provvedimento e consentire a tutti i minori comunitari ed extracomunitari di accedere alla cure, così da garantire il pieno rispetto del diritto alla salute.
L’iscrizione obbligatoria al SSR viene effettuata e rinnovata dalle Aziende sanitarie provinciali attraverso gli uffici anagrafe aziendali: per poter accedere alle cure i minori dovranno essere in possesso del codice Stp (Stranieri temporaneamente presenti) o dell’identificativo Eni (Europei non iscritti). Per la richiesta di iscrizione al Ssr dei minori possessori di codice Stp occorreranno l’autocertificazione di uno dei genitori; il codice Stp in corso di validità del minore e il certificato di nascita del minore se nato in Italia. Per i minori possessori di codice Eni serviranno invece l’autocertificazione di uno dei genitori; il documento di identità di uno dei genitori; il certificato di nascita, se nato in Italia, o documento del minore e il codice ENI in corso di validità del minore. La richiesta di iscrizione deve essere effettuata da un genitore o da chi ne ha la tutela o la patria potestà: tale richiesta presuppone il possesso del codice Stp o Eni, che può essere contestualmente rilasciato. Il tutore dei soggetti non accompagnati inseriti in strutture dovrà quindi personalmente iscrivere i minori e comunicare all’Asp le eventuali variazioni del domicilio.