Articoli correlati
Asm Taormina. Il Tar ribalta: “Legittima la revoca di Tajana”
di Andrea Rifatto | 10/10/2014 | ATTUALITÀ
di Andrea Rifatto | 10/10/2014 | ATTUALITÀ
3631 Lettori unici
Eligio Giardina esce vincitore nel merito al Tar
"Il ricorso deve essere respinto in quanto privo di giuridico fondamento". È questa la decisione presa dalla Camera di consiglio della terza sezione del Tar di Catania in merito al ricorso presentato da Cesare Tajana, commissario liquidatore dell’Azienda servizi municipalizzati di Taormina, per l’impugnazione della delibera adottata il primo agosto dal Consiglio comunale, con la quale gli venne nuovamente revocato l’incarico di liquidatore Asm con la contestuale nomina di Agostino Pappalardo nel ruolo di massimo esponente della municipalizzata, dopo che il Cga, il 20 giugno scorso, aveva deciso per il reintegro. Tajana si era rivolto al Tribunale amministrativo regionale ottenendo, con un decreto cautelare emesso l’otto agosto, la sospensione delle delibera consiliare: in quella sede i giudici però non entrarono nel merito della decisione adottata dal civico consesso. Lo hanno fatto con il dispositivo depositato oggi in segreteria. Le precisazioni preliminari del Tar. La sentenza breve respinge i cinque motivi di censura che il liquidatore della municipalizzata della Perla, difeso dall’avv. Giuseppe Perdichizzi, aveva rappresentato dinanzi al Tar, facendo leva sul parere espresso dal Cga, che avrebbe ritenuto “fondata, tra l'altro, previo approfondimento delegato al Tar di Catania nel merito, la sussistenza dei profili di incompetenza dell’organo consiliare ad adottare il provvedimento di revoca". Le motivazioni del verdetto. Nel merito della decisione depositata oggi, i giudici amministrativi hanno stabilito, nel rispetto del principio del contrarius actus, che il Consiglio comunale era legittimato a deliberare la revoca di Cesare Tajana considerando che lo stesso organo consiliare lo aveva nominato con delibera del 22 settembre 2011, che aveva disposto la liquidazione dell'Asm e la nomina del liquidatore, con contestuale revoca dei precedenti amministratori. Palazzo dei Giurati, secondo quanto riportato dalla sentenza a firma dei giudici Calogero Ferlisi (presidente) Anna Barone (consigliere) e Rosario Cumin (referendario), ha dunque operato correttamente nel revocare l’incarico di commissario liquidatore dell’Asm a Cesare Tajana, giustificato con il venir meno del rapporto di fiducia e perché, secondo i consiglieri comunali che hanno votato favorevolmente per il defenestramento, il commissario Asm avrebbe ripetutamente impedito di accedere agli atti, tenendoli secretati senza provvedere alla loro pubblicazione. Tajana è stato condannato al pagamento, in favore del Comune di Taormina, delle spese di giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre Iva, Cpa ed accessori di legge.
Il Tar, per una migliore e concreta delimitazione dei termini della controversia, ha sottolineato in via preliminare che il Consiglio di giustizia amministrativa ha espressamente riconosciuto la fondatezza del solo motivo relativo alla incompatibilità di un consigliere comunale (Graziella Longo), mentre, per il resto, ha solamente adombrato, senza peraltro alcuna indicazione normativa di riferimento, l'esigenza di approfondire in sede di decisione di merito. Sentenze emesse in passato hanno poi riconosciuto che la gestione dell’Asm, nella fase di liquidazione, dovesse essere ascritta al Consiglio comunale e non più alla Giunta, con conseguente potere dello stesso civico consesso di nominare un commissario liquidatore esterno con il compito di risanare l'Azienda ovvero di liquidarla. Secondo quanto dedotto dal Comune di Taormina nelle proprie difese, il liquidatore, al momento della revoca, non aveva presentato alcun progetto di risanamento dell'Azienda, né predisposto alcun piano di liquidazione, nonostante questi fossero gli scopi precipui dello scioglimento dell'Asm e dell'incarico conferito a Tajana. Il Comune ha sostenuto infatti che la decisione di revocarlo si fondava anche sulla determinazione della Corte dei conti, che aveva evidenziato espressamente la criticità della situazione economico-finanziaria della municipalizzata.
Il secondo motivo, relativo all'omesso avviso di avvio del procedimento, è stato ritenuto infondato in quanto non ricorrevano i presupposti per la necessaria comunicazione che si sarebbe tradotta, nel contesto dato, in un mero aggravamento del procedimento stesso per ragioni puramente formali, in contrasto con il principio di speditezza ed efficienza amministrativa chiaramente fissato dalle norme.
Non è stata riscontrata dal Tar neanche la violazione dell'art. 33 dello statuto Asm, concernente i poteri dell'assemblea e della competenza in materia del Tribunale civile per l'ipotesi di revoca dell’incarico per giusta causa. “Trattandosi di un'azienda pubblica in una fase straordinaria di liquidazione amministrativa, secondo regole statutarie speciali, la deduzione del Tajana – scrivono i giudici - incentrata sui meccanismi civilistici di revoca di organi aziendali ordinari, si appalesa, ad avviso del Collegio, del tutto irrilevante”.
Respinto anche il quarto motivo di censura contenuto nel ricorso presentato da Tajana, nel quale si assumeva la competenza del Consiglio comunale all'adozione dei soli atti di indirizzo e controllo e non di singoli provvedimenti come quello in esame: “trattasi di una astratta ed estrema petizione di principio - si legge nel dispositivo - a fronte della pacifica giurisprudenza, la quale ritiene che anche i provvedimenti nei quali si esprimano scelte fondamentali, attinenti alla vita sociale e civile della comunità locale, ed alla organizzazione dei servizi pubblici, rientrano nella competenza del Consiglio comunale”.
Giudicato non rilevante in termini di legittimità, infine, il quinto e ultimo motivo dell'atto impugnato, con cui Cesare Tajana evidenziava che la nomina a nuovo liquidatore di Agostino Pappalardo, attuale comandante della Polizia Municipale, a cui era stato riconosciuto un compenso lordo di 3.265 euro mensili, avrebbe violato gli artt. 6 e 16 del d.l. n. 90/2014 così come convertito dalla legge n. 114/2014, che prevederebbe la sostanziale gratuità delle nomine in argomento. Il Tar di Catania ha sostenuto come le norme sanciscono sì la gratuità dell’incarico ma, in ipotesi di violazione di tale precetto, prevedono il mero obbligo di riversamento dei compensi illegittimamente attribuiti.