Sabato 27 Aprile 2024
Annullati gli atti ma i lavori sono conclusi. Possibile la richiesta di risarcimento


Savoca, l'appalto del municipio è stato irregolare: il Tar dà ragione all'impresa esclusa

di Andrea Rifatto | 23/11/2020 | ATTUALITÀ

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Il municipio dopo i lavori di riqualificazione

I lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico del municipio di Savoca sono stati affidati con una procedura irregolare, con l’esclusione dell’impresa che legittimamente aveva vinto l’appalto per assegnarlo ad un’altra. Lo ha stabilito il Tar di Catania con la sentenza emessa al termine della discussione del ricorso presentato nei mesi scorsi dalla ditta “D’Anna Giuseppe” di Palermo, che in un primo momento, nel novembre 2019, aveva ottenuto l’affidamento delle opere, finanziate con 696mila 600 euro della Regione e 77mila 400 euro del Comune, salvo poi vedersi “scavalcata” dalla “Lsv Costruzioni” di Luca, Salvatore e Vincenzo Saitta di Maletto. I giudici hanno accolto il ricorso dando ragione all’impresa palermitana, che aveva vinto la gara con un ribasso del 26,5964% per l’importo di 376mila 179 euro, prima però che la commissione di gara della Centrale unica di committenza di Forza d’Agrò, presieduta dall’architetto Sebastiano Stracuzzi e composta dai geometri Sebastiano Costa e Luciano Saglimbeni, a seguito dell’istanza presentata dalla “Lsv Costruzioni”, facesse retromarcia e revocasse l’aggiudicazione riaprendo la procedura, sposando la tesi della ditta catanese secondo la quale la scelta dell’aggiudicatario doveva essere fatta tenendo conto non di tutte le cifre decimali oltre la virgola, come sostenuto dalla “D’Anna Giuseppe”, ma solo delle prime due, sia per il ribasso che per il calcolo della soglia di anomalia. Dunque dopo il ricalcolo, l’impresa di Maletto è risultata aggiudicataria con un ribasso del 27,57% e ha ottenuto l’appalto per 371mila 447 euro, con l’aggiudicazione definitiva siglata il 12 giugno scorso dal responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, il geometra Luciano Saglimbeni, firmando poi il contratto con il Comune e avviando i lavori, ancora in corso ma quasi ultimati. La "Lsv" ha chiesto al Tar il rigetto del ricorso, sostenendo la correttezza delle operazioni poste in essere dalla stazione appaltante, così come il Comune ha sottolineato il pregiudizio connesso all’urgenza di realizzare le opere oggetto di finanziamento ed ha comunque sostenuto la correttezza dell’operato della stazione appaltante. L’Ente è stato difeso al Tar dall’avvocato Cecilia Nicita, la ditta “D’Anna” dagli avvocati Giuseppe Ribaudo e Francesco Carità, mentre la “Lsv Costruzioni” dagli avvocati Antonio Bivona e Marianna Capizzi. 

Il Tar ha invece stabilito che “è giurisprudenza consolidata che in assenza di puntuale e specifica disposizione del bando, per il calcolo della soglia di anomalia deve considerarsi tutta l’offerta, senza troncamenti, giacché ogni arrotondamento costituisce una deviazione dalle regole matematiche da applicare in via automatica” e “altrimenti sarebbe indebitamente manipolata la volontà negoziale espressa dai partecipanti e potenzialmente falsato l’esito della procedura”. I giudici hanno evidenziato come “la lex specialis (la lettera di invito) prevedeva l’indicazione, nell’offerta economica, del ‘prezzo offerto, in cifre ed in lettere, al netto di Iva, nonché il corrispondente ribasso percentuale unico sull'importo a base d’asta', quest’ultimo da indicare con due numeri decimali”, mentre “nessuna simile disposizione veniva dettata in relazione alla soglia di anomalia, per la quale la lettera di invito si limitava a rimandare al Codice degli Appalti”. In sostanza “in assenza di una espressa previsione della legge di gara che specifichi il numero di cifre decimali da prendere in considerazione ai fini delle operazioni di calcolo della soglia di anomalia, per la determinazione di quest’ultima, le regole da applicare sono quelle ordinarie, ossia l’offerta va considerata così come formulata dall’impresa concorrente, senza arrotondamenti o troncamenti, la cui introduzione potrebbe falsare o alterare il risultato di gara”. Quindi la soglia di anomalia calcolata è stata errata perché le operazioni di calcolo sono state eseguite con i ribassi troncati alla seconda cifra decimale, mentre le prime operazioni di calcolo erano corrette. Il ricorso è stato così accolto con l’annullamento di tutti gli atti impugnati, compreso il contratto di appalto, che però non potrà essere dichiarato inefficace in quanto “i lavori risultano essere in avanzata fase di realizzazione e soprattutto in considerazione della percentuale di pagamenti effettuata dall’Amministrazione rispetto al totale previsto”. Inammissibile, invece, la richiesta di risarcimento danni per equivalente della ditta “D’Anna Giuseppe”, in quanto troppo generica, ma il Tar ha fatto presente che ciò “non impedisce, astrattamente, alla parte ricorrente di riproporre la domanda risarcitoria in separato giudizio”, dunque con un altro contenzioso in sede civile contro il Comune di Savoca.


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