Martedì 16 Aprile 2024
La Sicobit sosteneva come non fosse necessaria la Valutazione di impatto ambientale


Savoca, il Cga respinge la richiesta di riapertura della cava di gneiss

di Andrea Rifatto | 24/05/2016 | ATTUALITÀ

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La cava di gneiss di contrada Mandrazzi

Nuovo stop alla riapertura della cava di gneiss di Savoca. Il Consiglio di giustizia amministrativa di Palermo ha infatti respinto con sentenza depositata il 16 maggio scorso il ricorso della Sicobit Srl (Siciliana Inerti Conglomerati Bituminosi) presentato contro l’assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità-Dipartimento Energia e il Distretto minerario di Catania per chiedere la riforma della sentenza emessa nel 2014 dal Tar di Catania concernente il rigetto dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione a proseguire le estrazioni dal sito di contrada Mandrazzi. La vicenda nacque nel 2013 quando il Dipartimento regionale dell'Energia negò alla Sicobit la richiesta di rinnovo dell’autorizzazione necessaria a continuare la coltivazione della cava, chiusa dal 30 maggio 2011, in quanto la ditta non presentò la Valutazione di impatto ambientale (Via) che invece secondo la Regione era necessaria per proseguire le lavorazioni. La Sicobit decise quindi di rivolgersi al Tar che con sentenza del 23 gennaio 2014 confermò che l’attività oggetto della richiesta di proroga rientrava nei limiti dimensionali per i quali la normativa richiede l’acquisizione della Via e respinse quindi il ricorso. Nel gennaio 2013, tra l’altro, il Distretto minerario di Catania aveva segnalato l’impossibilità di istruire la pratica di rinnovo dell’autorizzazione per la mancanza del parere preliminare dell’assessorato regionale Territorio e Ambiente sulla compatibilità ambientale. Nella causa discussa dal Cga il 18 giugno dello scorso anno la società, difesa dagli avvocati Andrea Scuderi e Attilio Luigi Maria Toscano, ha sostenuto come il Tar abbia erroneamente supposto che la società intendesse esercitare una attività estrattiva senza parere di compatibilità ambientale, omettendo di considerare che essa aveva a suo tempo acquisito il nulla-osta ambientale di cui veniva chiesto solo il rinnovo per completamento del programma di coltivazione non svolto nel periodo concesso e che secondo la normativa vigente (L.r. 10/2004) i titoli abilitativi possono, alla scadenza, essere rinnovati per il completamento di quanto già autorizzato senza necessità di ripetere l’istruttoria, in base al principio di semplificazione.

Argomentazioni che però il Collegio palermitano non ha condiviso reputando l’appello infondato e confermando la sentenza del Tar. Il Cga ha sottolineato nel dispositivo che l’autorizzazione originaria del 1996 era stata rilasciata previa acquisizione del nulla-osta ambientale a cui aveva fatto poi seguito l’autorizzazione quindicennale con scadenza 26 febbraio 2011 (prorogata poi al 30 maggio) e che dunque il Tar ha giustamente concentrato l’attenzione sul punto controverso dell’ottenibilità di un “rinnovo dell’autorizzazione alla coltivazione della cava, che interessa un area di 61mila metri quadri dalla quale sono ancora da estrarre 981mila metri cubi di materiale, prescindendo dall’acquisizione del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto di rinnovo”. La Corte ha poi chiarito che “snaturerebbe e frustrerebbe la ratio della Direttiva comunitaria 85/337 una interpretazione della direttiva stessa che escludesse dalla sottoposizione alla Via i provvedimenti che, prescindendo dalla terminologia usata, avessero come effetto sostanziale la ripresa di attività estrattiva in assenza di parere di compatibilità: il provvedimento che autorizzasse la svolgimento di detta attività, quale che sia il termine usato, comporterebbe infatti un surrettizio rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione in assenza del prescritto parere di compatibilità”. In sostanza per riprendere le estrazioni di gneiss non si può prescindere dall’avere una Valutazione di impatto ambientale. Il Cga di Palermo ha inoltre respinto la richiesta di danni avanzata dalla Sicobit, così come già fatto dal Tar, che lamentava inattività dei macchinari, mancata escavazione, rinuncia a commesse, perdita di chances, immagine, clientela, avviamento.

Nel frattempo sulla cava di roccia di contrada Mandrazzi rimangono pendenti altri tre ricorsi che vedono il Comune di Savoca contrapposto alla società di estrazioni: il primo sulla sussistenza dei vincoli di prosecuzione dell’attività di cava con richiesta di risarcimento danni; il secondo sulla richiesta di risarcimento danni derivanti dall’annullamento in autotutela dell’autorizzazione rilasciata per l’esercizio dell’attività estrattiva, mentre il terzo, depositato nel 2015 e che vede coinvolto anche il Comune di S. Teresa di Riva, in merito al diniego all’approvazione del progetto per la realizzazione di un ponte di collegamento sul torrente Fontanelle, poco più a valle del sito, con richiesta di risarcimento danni. Quest'ultima sentenza del Cga costituisce comunque un punto a favore per l'Amministrazione comunale, che non era coinvolta in questo procedimento ma che potrà comunque far valere le motivazioni in essa contenute per portare avanti le proprie ragioni.

Più informazioni: cava savoca  


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