Venerdì 26 Aprile 2024
La seconda classificata contestava anomalie nella gara assegnata dalla Regione


Sant'Alessio, il Tar rigetta il ricorso sull'appalto delle opere per salvare il litorale

di Andrea Rifatto | 13/02/2022 | ATTUALITÀ

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Continua la fornitura di massi per la barriera soffolta

Possono proseguire senza intoppi i lavori di salvaguardia della costa di Sant’Alessio Siculo. Il Tar di Catania ha infatti rigettato il ricorso presentato dall’impresa seconda classificata alla gara d’appalto espletata lo scorso anno, il “Consorzio Stabile InfraTech” di Sant’Agata di Militello, che chiedeva l’annullamento, previa sospensione, del decreto con cui la Regione ha aggiudicato per 6,3 milioni le opere all’associazione temporanea di imprese “European Construction Company Spa” di Priolo Gargallo-“Ca.Ti.Fra Srl” di Barcellona Pozzo di Gotto-“C.G.F. Srl” di Vallo della Lucania, della determina di approvazione della graduatoria e del contratto, con la condanna al risarcimento dei danni e l’aggiudicazione dell'appalto in proprio favore. I giudici hanno però respinto tutte le richieste contenute nel ricorso presentato dai legali della “Infratech”, gli avvocati Massimiliano Mangano e Lucia Interlandi, contro la Struttura commissariale rappresentata dall'Avvocatura dello Stato e nei confronti del gruppo vincitore, difeso dall’avvocato Umberto Ilardo. Al centro del contendere i costi della manodopera e le attività di trasporto e posa di massi naturali di natura vulcanica, che secondo la ricorrente non sono stati determinati e verificati correttamente. Per “InfraTech”, infatti, “plurime sono state le carenze nelle giustificazioni del concorrente e mai superate neanche nel corso del sub procedimento e quindi del tutto illegittimamente l’offerta non è stata esclusa”. 

In particolare sulla manodopera veniva lamentata una mancanza di serietà dell’offerta della vincitrice, che in gara aveva indicato il costo di 700mila euro, mentre nei documenti risultava la cifra di 678mila 440 euro e la commissione aveva poi indicato l’importo di 729mila 341 euro, salvo poi ammettere un errore durante l’istruttoria del ricorso al Tar, rideterminando il costo del lavoro in 704mila 883 euro. Per il Tribunale amministrativo, che ha ricostruito tutti i passaggi, “è evidente come non sussistesse alcun disallineamento fra il costo del lavoro” stimato dalla vincitrice e dalla Regione e dunque lo scarto iniziale non ha potuto nuocere alla serietà dell’offerta. Sulla manodopera InfraTech contestava anche che “il costo orario massimo di Ance Messina è del tutto inammissibile a sostegno di un giudizio di congruità dell’offerta” ma per i giudici la censura non è fondata, così come sono state rigettate le contestazioni della ricorrente in merito alla concreta capacità di una società esterna di poter effettuare la fornitura dei massi, in quanto secondo la “Infratech” non avrebbe avuto alcun titolo relativo all’esercizio dell’attività di estrazione di materiale inerte. Il ricorso è stato qui di rigettato così come la richiesta di risarcimento danni “per la mancanza di una responsabilità patrimoniale della Pubblica Amministrazione, rappresentato dalla adozione di un provvedimento illegittimo o da un comportamento antigiuridico”. Tenuto conto dell’errore iniziale della Regione nella stima del costo della manodopera, e di come ciò abbia potuto incidere sulle valutazioni del Consorzio Stabile InfraTech quanto all’utilità di agire in giudizio a tutela delle proprie ragioni, il Tar ha compensato le spese di lite fra le parti.


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