Venerdì 19 Aprile 2024
Su input della consigliera Lucia Sansone il Comune ha aderito alla misura


S. Teresa aderisce alla rottamazione delle tasse locali: ecco le agevolazioni previste

di Andrea Rifatto | 21/06/2019 | ATTUALITÀ

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Il Consiglio comunale santateresino

La possibilità di rottamare multe e tasse locali arriva anche a S. Teresa di Riva. Il Comune ha infatti deciso di aderire all’opportunità offerta dal Decreto Crescita approvato nelle scorse settimane in Parlamento, che agevola i cittadini contribuenti con debiti, anche tributari, nei confronti dell’ente locale, offrendo loro la possibilità di sanarli evitando le sanzioni e gli interessi e consentendo al Comune di rottamare le proprie entrate non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale per cartelle notificate dal 2000 al 2017. Il Consiglio comunale santateresino ha approvato all’unanimità il Regolamento per l’applicazione della definizione agevolata per le entrate locali riscosse mediante ingiunzione fiscale e dunque i contribuenti potranno usufruire di tali agevolazioni. L’Amministrazione comunale e l’Area Economica-Finanziaria in un primo momento avevano ritenuto non vi fosse la possibilità di aderire alla misura ma dopo la segnalazione arrivata dalla consigliera comunale di minoranza Lucia Sansone è stato fatto dietrofront e sono stati predisposti gli atti da portare in Consiglio per il via libera. “Ringrazio Lucia Sansone per aver attenzionato all’Amministrazione questa possibilità consentita dal Decreto Crescita – ha detto in aula il sindaco Danilo Lo Giudice – da una nostra prima analisi credevamo che non vi fosse la possibilità di farlo ma abbiamo poi verificato come effettivamente vi fossero delle ingiunzioni di pagamento inviate dalla Maggioli tra fine 2016 e inizio 2017”. Il primo cittadino ha fatto presente che i ruoli Ici che per gli anni 2008-2010 ammontano a 383mila e dunque qualora tutti i contribuenti aderissero il Comune rinuncerebbe a 65mila euro di sanzioni, mentre per le violazioni al Codice della strada su ruolo complessivo di 239mila l’ente non incasserebbe 45mila euro. “la nostra linea prosegue sulla strada del far pagare tutti e non si tratta di un condono – ha aggiunto Lo Giudice – ma quando c’è la possibilità di venire incontro ai contribuenti in difficoltà credo sia opportuno farlo”. Il Consiglio ha approvato all’unanimità quattro emendamenti presentati in aula da Lucia Sansone che hanno modificato alcuni articoli del Regolamento.

Cosa prevede la definizione agevolata. Il Regolamento per l’applicazione della definizione agevolata per le entrate locali riscosse mediante ingiunzione fiscale approvato all’unanimità offre ai contribuenti a cui è stata notificata un’ingiunzione fiscale per il recupero coattivo delle entrate comunali non pagate la possibilità di regolarizzare la propria posizione adottando la procedura agevolativa. Possono essere oggetto di definizione agevolata le entrate poste in riscossione coattiva per le quali l’ingiunzione è stata notificata dal 2000 al 31 dicembre 2017 dal Comune e dal concessionario della riscossione. Il contribuente che intende aderire dovrà presentare istanza al Comune entro e non oltre il 30 ottobre 2019 e potrà estinguere il debito versando le somme poste in riscossione con l’ingiunzione di pagamento a titolo di capitale e interessi, le spese relativa alla riscossione coattiva, quelle per la notifica dell’ingiunzione di pagamento e le spese relative ad eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute. Per le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada le disposizioni si applicano limitatamente agli interessi. Per beneficiare della definizione agevolazione è possibile richiedere la rateizzazione dell’importo con un numero massimo di otto rate di cui l’ultima in scadenza al 30 settembre 2021. Il Comune o l’agente della riscossione comunicherà l’accoglimento dell’istanza entro il 30 novembre 2019. In caso di ammissione della definizione agevolata il contribuente provvede al versamento dell’unica rata o delle rate concordate entro e non oltre le scadenze indicate mediante bonifico bancario oppure modello F24. Possono aderire alla definizione agevolata anche i debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal riscossore. Le somme dovute possono essere pagate in unica soluzione unica oppure suddivise fino a un massimo di otto rate trimestrali a partire dal 31 gennaio 2020 al 30 settembre 2021. In caso di comprovata necessità in rate mensili non oltre il 30 settembre 2021. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate comporta la revoca automatica della definizione agevolata ma è previsto un massimo di cinque giorni di ritardo nel pagamento senza che si perda il beneficio della definizione agevolata o si incorra in sanzioni.


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