Domenica 12 Maggio 2024
La Corte dei conti spiega che non si può sottoscrivere il contratto decentrato integrativo


Roccalumera, il Comune è senza bilancio e non può pagare le indennità ai dipendenti

di Andrea Rifatto | 26/03/2024 | ATTUALITÀ

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Il parere della Corte dei conti è giunto in questi giorni

La mancata approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 rischia di generare ricadute negative anche sui dipendenti del Comune di Roccalumera, ente che a breve dichiarerà il dissesto finanziario. La Corte dei conti-Sezione di controllo regionale ha risposto nei giorni scorsi alla richiesta di parere, inviata il 10 novembre dal sindaco Giuseppe Lombardo, sui rapporti tra bilancio di previsione e contratto decentrato integrativo con l’utilizzo del fondo risorse decentrate, ossia lo strumento con cui si contrattano tra ente locale e sindacati la definizione delle indennità di servizio (quote oltre lo stipendio regolarmente erogato), delle procedure per le progressioni economiche, i premi produttività degli impiegati e altri criteri legati all'attività lavorativa. Il Comune ha chiesto ai giudici contabili cosa si intende per “compatibilità”, se il fondo si considera impegnato con la sottoscrizione definitiva dell’accordo decentrato o se occorre un provvedimento specifico e se la sottoscrizione può avvenire in assenza di bilancio, visto che il fondo è costituito secondo regole contrattuali ben definite che non lasciano discrezionalità all’ente se non per la parte variabile. Lo scorso dicembre la giunta ha autorizzato la sottoscrizione del contratto decentrato rilevando che in assenza di bilancio la copertura era di 76mila 911 euro, a fronte del fondo contrattabile di 94mila 493 euro, e che la differenza non coperta di 25mila 500 euro veniva decurtata da produttività ed economie 2023. Sottoscrizione che finora non è avvenuta. 

La Corte dei conti spiega innanzitutto che la corretta gestione del fondo comprende “tre fasi obbligatorie e sequenziali” e solo nel caso in cui siano adempiute tutte correttamente, nell’esercizio di riferimento, le risorse riferite al fondo possono essere impegnate e liquidate. Più precisamente, la prima fase consiste nell’individuazione, in bilancio, delle risorse (stabili e variabili) che andranno a finanziare il fondo, la seconda nell’adozione, da parte del dirigente, dell’atto di costituzione del fondo, sottoposto alla certificazione dell’organo di revisione, e la terza nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione. Al Comune jonico viene quindi risposto che “preliminarmente alla sottoscrizione della contrattazione integrativa, è necessario acquisire la certificazione dei revisori sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio” (rilasciata a Roccalumera il 29 dicembre, ndc), verifiche che “vanno effettuate con riferimento all'esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce. L’assenza del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento della contrattazione integrativa - viene sottolineato nel parere - impedisce la verifica sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, con conseguente impossibilità della sottoscrizione definitiva del contratto integrativo”. La compatibilità richiamata dal Comune istante assume carattere meramente “procedimentale”, presupponendo in ogni caso, “l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento al fine del completamento dell’iter previsto dall’ordinamento per la sottoscrizione definitiva del contratto integrativo e solo quando si completa l’intero iter l’Ente può impegnare il fondo e può pagare secondo il principio della competenza potenziata (esigibilità)”. Dunque una situazione di stallo che potrebbe comportare ritardi nell’erogazione delle spettanze ai comunali.


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