Giovedì 25 Aprile 2024
La vicenda si è chiusa in Cassazione: nessuna responsabilità a carico del Comune


Roccalumera, cadde in una buca nel 2006: i giudici negano definitivamente il risarcimento

di Andrea Rifatto | 05/03/2022 | ATTUALITÀ

1194 Lettori unici

La donna incappò in una buca sul lungomare

Non spetta nessun risarcimento alla donna che quindici anni fa cadde sul lungomare di Roccalumera dopo essere incappata in una buca. La Corte di Cassazione ha infatti chiuso definitivamente il caso, dichiarando inammissibile il ricorso presentato contro il Comune, difeso dall’avvocato Giuseppe Marisca, dal suo legale, l’avvocato Carmelo Raspaolo, che chiedeva il ribaltamento della sentenza di appello dell’ottobre 2020 con la quale è stato confermato il verdetto di primo del 2018, con il rigetto della domanda di risarcimento danni e la condanna a rimborsare le spese. La vittima dell’incidente, una donna di Messina oggi 74enne, il 18 novembre 2006, dopo aver trascorso la serata a Roccalumera, era caduta a terra mentre si avviava a salire sull’auto parcheggiata sul lungomare per fare rientro a casa, a causa di una buca sul manto stradale, ritenuta non visibile per la scarsa illuminazione e l’assenza di segnalazione, subendo lesioni personali per le quali ha citato in giudizio il Comune affinché fosse accertata la responsabilità del sinistro per aver omesso colpevolmente la manutenzione della strada e dell’illuminazione e per non avere segnalato l’insidia. I giudici di appello, pur riconoscendo che il caso rientra nella cornice dell’articolo 2051 del Codice civile (danno cagionato da cosa in custodia) e non dell’articolo 2043 (risarcimento per fatto illecito) applicato in primo grado, hanno però rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo che la caduta sia avvenuta per fatto e colpa esclusivi alla donna, “assumendo che non fosse stata raggiunta la prova del nesso causale tra la caduta e le conseguenti lesioni riportate e le buche sul manto stradale”. 

La Corte d’appello di Messina ha infatti ritenuto pacifico “che la presenza di rattoppi sul manto stradale in quel punto non manifesti di per sé un collegamento causale, necessario ed ineliminabile, con la caduta, quand’anche non risulti provato che lo stato dei luoghi dimostri un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta”. La presenza della buca, tra l’altro, non è stata rilevata dai Vigili urbani, intervenuti a seguito della denuncia presentata due mesi dopo, che hanno precisato che tutto il lungomare era dotato di illuminazione pubblica. Dunque “è stata esclusa in radice la sussistenza della prova dell’insidia, così come dedotta dalla attrice, in quanto non rilevata dagli agenti intervenuti sul luogo in seguito a denuncia sporta a distanza di due mesi dal fatto, circostanza che ha oggettivamente impedito l’accertamento della effettiva dinamica del sinistro”. La Cassazione, con ordinanza della Sesta Sezione Civile, ha quindi dichiarato inammissibili tutti i motivi del ricorso e ha condannato la donna messinese al pagamento di quasi 4mila euro di spese al Comune di Roccalumera.


COMMENTI

Non ci sono ancora commenti, puoi essere il primo.

Lascia il tuo commento

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.