Venerdì 26 Aprile 2024
Accolto solo parzialmente il ricorso presentato in appello del Comune contro la Regione


Prg Alì Terme, il Cga non sospende la sentenza del Tar e rinvia la discussione di sei mesi

di Andrea Rifatto | 07/05/2022 | ATTUALITÀ

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Al centro della vicenda la perimetrazione del centro storico

Si dovranno attendere almeno altri sei mesi per avere una risposta definitiva dalla giustizia amministrativa sul Piano regolatore generale di Alì Terme, approvato nel 2020 ma contestato dal Comune e da alcuni imprenditori privati per le limitazioni che imprime allo sviluppo urbanistico del paese. Il Cga di Palermo ha infatti accolto solo parzialmente il ricorso di appello presentato dall’Amministrazione comunale contro la sentenza di primo grado del Tar di Catania, che a gennaio ha bocciato tutte le istanze presentate contro il Dipartimento regionale dell’Urbanistica e la Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Messina. I giudici del Cga hanno ritenuto che “il ricorso in appello necessita di essere approfondito nella sede di merito e l’interesse dell’appellante è tutelato dalla sollecita fissazione dell’udienza pubblica, nelle more della quale è auspicabile che le controparti pubbliche, nel rispetto del principio di leale collaborazione, interloquiscano in vista del superamento della questione controversa”. Dunque è stata accolta l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita definizione del giudizio nel merito (senza sospensione degli effetti della sentenza) ed è stata fissata l’udienza pubblica per il 16 novembre. Il Comune di Alì Terme è difeso dall’avvocato Renzo Briguglio, che si è rivolto al Cga in quanto ha ritenuto che la sentenza del Tar non affronta il punto nodale della vicenda, ossia la carenza di istruttoria a base della scelta regionale. Oltre ad aver modificato le determinazioni del commissario ad acta perimetrando una zona A (centro storico) nella zona da via Maria Teresa Federico verso nord in sostituzione di una zona B1 del centro abitato del paese, la Regione ha modificato parzialmente la zona C3 riclassificandone una porzione della stessa a verde agricolo (zona E); modificato parzialmente la Zona CT (turistica) della località Mollerino destinandola a verde agricolo (zona E) e variato altre aree del paese. 

Secondo il legale “nel Prg nessuno ha mai negato la necessità di individuare una zona A, ma soltanto segnalato che nel brevissimo termine dei 30 giorni per le controdeduzioni, approvate dal Consiglio comunale il 13 luglio 2020, non era possibile effettuare gli studi e gli approfondimenti richiesti dal Piano paesaggistico per individuare la zona A, non potendosi dare pieno titolo alla scheda dello stesso Piano paesaggistico, che evidenzia non un centro storico ma un centro dell’abitato nel 1940, sulla quale la Regione ha motivato la scelta rettificatoria sia perchè essa, per stessa ammissione della Soprintendenza, non ha valore prescrittivo ma solo di indirizzo, sia perchè quella perimetrazione appariva inattendibile in quanto includeva anche la spiaggia”. Secondo il Comune di Alì Terme l’individuazione della zona A fatta dalla Regione non è corretta perchè l’Assessorato ha derogato all’individuazione operata nella scheda, visto che ha traslato verso Nord la zona A. Il Comitato regionale dell’Urbanistica non si è  poi adeguato alla scheda della Soprintendenza perimetrando un’area diversa, senza che sia stato fatto alcuno studio o approfondimento così come il Comune chiedeva di fare per evitare il danno, in concreto verificatosi, dell’inclusione nella zona A di aree che nulla hanno a che vedere con i valori paesaggistici o storici o ambientali, finendo così secondo l’Amministrazione per ingessare il paese dal momento che con il decreto attuativo sono state incluse anche le Terme Granata Cassibile.

Più informazioni: prg alì terme  


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