Sabato 27 Aprile 2024
Consentire le attività evitando assembramenti e garantendo vivibilità


Movida, a Letojanni stretta su alcol e musica nei locali pubblici: ecco la nuova ordinanza

di Andrea Rifatto | 26/07/2020 | ATTUALITÀ

2443 Lettori unici

Fissati precisi obblighi per i titolari

Consentire le attività di divertimento e di aggregazione sociale, come pure le iniziative economiche di settore, assicurando però vivibilità urbana, igiene e quiete pubblica. Va in questo senso l’ordinanza firmata dal sindaco di Letojanni, Alessandro Costa, per regolare gli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e delle attività di intrattenimento musicale negli esercizi pubblici, già in vigore. “Nell’individuazione delle limitazioni vi è la necessità di un adeguato equilibrio tra gli interessi contrapposti delle esigenze commerciali degli esercenti che hanno subito gli effetti del lockdown - spiega il primo cittadino - e consentire loro una efficace ripresa delle attività ma anche porre i presupposti per ridurre il rischio di assembramenti, fattore di possibili contagi virali, intraprendendo una serie di precauzioni per evitare episodi degenerativi di violazione delle regole, conseguenza immediata e diretta dell'uso di sostanze alcoliche e superalcoliche”. Costa ha inoltre valutato l’esigenza di ridurre il disagio provocato dai rumori nelle ore serali e notturne derivanti dalle emissioni sonore, tenendo comunque presenti anche le esigenze di divertimento dell’utenza dei locali aperti al pubblico in cui si svolge attività di intrattenimento musicale, sia con l’uso di strumenti elettroacustici che dal vivo, considerato che in estate aumentano turisti e visitatori e molti frequentano bar e pub. Ecco cosa prevede l’ordinanza.

Bevande alcoliche. È fatto divieto agli esercizi di vicinato di vendere per asporto bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione prima delle ore 7.00 e dopo le ore 21.00. Analogo divieto vale altresì per i distributori automatici di bevande alcoliche. Tale divieto non si applica agli esercizi di vicinato che siano anche laboratori artigianali di produzione (ad es. gelaterie, rosticcerie, gastronomie, ecc.); divieto, per tutte le altre attività non ricomprese al punto precedente, di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione prima delle ore 7.00 e dopo le ore 22.00. Dopo le ore 22.00 e fino alle 2.00 è consentita agli esercizi pubblici (bar, pub, ristoranti, pizzerie, trattorie, ecc.) la somministrazione delle bevande alcoliche e superalcoliche per il consumo immediato all’interno del locale o dello spazio esterno di pertinenza regolarmente in concessione.

Intrattenimento musicale. Nei pubblici esercizi (bar, ristoranti, stabilimenti balneari, locali di intrattenimento e svago) è consentita l’attività di intrattenimento musicale nelle seguenti modalità: dal 1° giugno al 30 settembre, dal 1° dicembre al 6 gennaio e nei prefestivi e festivi fino alle ore 2.00;  dal 1° ottobre al 31 maggio fino alle ore 24. L’ordinanza fissa dei limiti alle emissione sonore per attività musicali da svolgersi all’esterno degli esercizi interessati: dal 1° giugno al 30 settembre diurno (6-24) 65 dB(A) LAeq, notturno (24-2) 55 dB(A) LAeq; dal 1° ottobre al 31 maggio: diurno (6-22) 65 dB(A) LAeq, notturno (22-2) 55 dB(A) LAeq. Nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio può essere consentita la deroga, su esplicita richiesta motivata per particolari eventi. La diffusione di musica, sia dal vivo che riprodotta, all’interno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande (piano-bar, concertini, karaoke, ecc.) e di tutti gli altri esercizi, compresi stabilimenti balneari e strutture alberghiere, è soggetta al rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente e al possesso delle specifiche autorizzazioni. Il titolare ha l’obbligo di presentare al Comune la documentazione di valutazione di impatto acustico, redatto da un tecnico abilitato. 

Obblighi per i titolari. I titolari degli esercizi pubblici in oggetto, per lo svolgimento dell’attività di intrattenimento disciplinata da presente provvedimento, dovranno: richiedere l’autorizzazione per svolgere i piccoli intrattenimenti musicali; presentare la relazione di impatto acustico redatta da un tecnico abilitato; rispettare scrupolosamente le norme in materia di inquinamento acustico rispettando i limiti di emissione previsti; vigilare che gli avventori non rechino disturbo, mediante schiamazzi e rumori, alle occupazioni e al riposo delle persone; rispettare il codice penale nonché tutte le prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge in materia di somministrazione di bevande alcoliche; collocare all’interno dei locali e all’esterno appositi contenitori per la raccolta differenziata, al fine di prevenire l’abbandono dei rifiuti in strada da parte degli avventori, evitando in tal modo sporcizia e degrado; provvedere alla rimozione delle immondizie, rifiuti e materiale vario derivante dall’attività, abbandonate nelle aree di pertinenza della stessa, in modo che, all’orario di chiusura dell’esercizio, l’area occupata, o comunque prospiciente l’attività, risulti pulita; vigilare affinché gli avventori non portino fuori dal locale bottiglie e bicchieri di vetro e nel caso in cui ciò avvenisse procedere a raccogliere tali rifiuti e conferirli in modo differenziato; astenersi dal somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione come prezzo di scommessa o di gioco o effettuare la vendita a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora; mantenere il decoro igienico dei luoghi. 

Sanzioni. In caso di violazione delle disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato, si applicano una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 10.329,13 euro; lo svolgimento di attività attività acustiche in assenza di autorizzazioni comporta sanzioni che vanno da 1.032,91 euro a 10.329,13 euro ed è sempre disposta la cessazione dell’attività svolta in difetto di autorizzazione; il superamento dei valori limite di emissione immissione è punito col pagamento di una somma da 516,45 a 5.164,56 euro; il mancato rispetto degli orari nell’esercizio di attività temporanee svolte all’aperto è punito con il pagamento di una somma da 103,29 a 516,45 euro; la mancata detenzione sul posto delle autorizzazioni e nulla osta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 a 500 euro. In caso di accertamento di tre infrazioni verrà ordinata la chiusura dell’esercizio pubblico da un minimo di tre sino ad un massimo di sette giorni.  


COMMENTI

Non ci sono ancora commenti, puoi essere il primo.

Lascia il tuo commento

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.