Giovedì 25 Aprile 2024
Undici enti presentano ricorso per le fatture del 2015 contestate alla Fin Consorzio


Metanizzazione, mai pagata l'Iva sui lavori: lo Stato batte cassa a Comuni ed ex sindaci

di Andrea Rifatto | 07/03/2020 | ATTUALITÀ

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L'inaugurazione della rete nel gennaio 2019 a Fiumedinisi

A quattro anni di distanza dall’esplosione del “caso Iva” sui lavori di metanizzazione realizzati in 12 paesi della riviera jonica del Bacino Sicilia Jonico-Peloritano, l’Agenzia delle Entrate batte cassa e chiede ai Comuni di pagare l’imposta, che né Fin Consorzio, società che ha svolto progettazione, realizzazione e ha in carico la gestione dell’impianto, né le amministrazioni locali hanno mai versato allo Stato. Nelle scorse settimane sono stati notificati gli avvisi di accertamento  ai Comuni di Alì Terme, Casalvecchio, Fiumedinisi, Furci, Itala, Nizza, Pagliara, Roccalumera, Sant’Alessio, Savoca e Scaletta, e ai sindaci in carica nel 2015, anno in cui sono state emesse le fatture contestate (solo Santa Teresa non avrebbe al momento ricevuto nulla, tanto che non ha affidato alcun incarico legale) e i sindaci, dopo aver presentato istanze di annullamento in autotutela ma senza successo, hanno deciso di contestare gli avvisi presentando ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Messina. In un primo momento era stato deciso di agire con un procedimento cumulativo affidando l’incarico di difesa ad un unico legale, ma sono stati poi tre i professionisti incaricati, ossia gli avvocati Gianfilippo Ceccio di Messina (Furci, Casalvecchio, Nizza, Pagliara, Savoca, Sant’Alessio e Scaletta), Emiliano Covino di Roma (Alì Terme, Fiumedinisi e Roccalumera) e Concetta Di Bella di Messina (Itala). La questione non è di poco conto: l’Iva da versare sulle opere, pari al 10% sul totale di 54 milioni di euro (5,4 milioni), rappresenta una spesa non ammissibile dalla comunità europea e costituisce per molti Comuni un importo considerevole.

La vicenda nasce perché Fin Consorzio ha sempre riportato nelle fatture emesse ai Comuni la dicitura “operazione esclusa dal campo di applicazione dell'Iva per mancanza del presupposto oggettivo ai sensi dell'art. 3 del Dpr 633/1972”, che tradotto dal burocratese significa: io, Fin Consorzio, non ricevo un corrispettivo per una prestazione di servizi e dunque non si tratta di u’operazione imponibile ai fini Iva. Ergo, l’imposta non va pagata. Il dubbio, però, col passare dei mesi dopo l’avvio dei lavori nell’ottobre del 2014, si è insinuato in maniera sempre più forte tra i vertici della Fin Consorzio, che per ricevere conforto sulla validità della propria tesi hanno deciso, il 3 dicembre 2014, di interpellare l’Agenzia delle Entrate di Roma, ponendo un quesito su come debbano essere trattate, sia ai fini Iva che delle imposte dirette, le somme da ricevere e, in particolare, se possano essere ricondotte ai contributi che riceveranno i Comuni. Secondo la soluzione interpretativa prospettata dalla società concessionaria, i 54 milioni di euro di contributo europeo, trattandosi di somme riconducibili a “contributi a fondo perduto”, consentirebbero di rientrare nel campo di esclusione dell’Iva. Sotto il profilo delle imposte dirette, invece, Fin Consorzio ritiene che "le somme erogate dai Comuni non costituiscono ricavi e vanno imputate a riduzione dei costi sostenuti per la costruzione degli impianti per cui, nel corso del ventennio della concessione, il valore dell'impianto da ammortizzare sarà depurato dell'importo dei contributi ricevuti”. Secondo il contribuente, dunque, i costi dovranno essere capitalizzati, costituendo il valore dei beni in concessione da ammortizzare nel ventennio, al netto dei suddetti contributi. Il parere della Direzione regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate smentì però questa tesi: “L'esclusione dal campo d'applicazione dell'Iva – scrisse il dirigente dell’Ufficio – si configura ogni qualvolta il soggetto, che riceve il contributo, non diventi obbligato a dare, fare, non fare o permettere alcunché in controprestazione. Pertanto, in via di principio, i contributi a fondo perduto, ossia quelli non versati in contropartita di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, non sono soggetti ad imposta. Nel caso in trattazione emerge che il beneficiario effettivo delle risorse è il complesso dei singoli Comuni del Bacino – si legge nella risposta all’interpello – mentre Fin Consorzio istante rappresenta il soggetto cui viene rimessa la realizzazione, e successiva gestione, dell'opera cosi come disciplinate dal contratto di servizio. Ciò consente di affermare che il Consorzio istante, non essendo beneficiario, riceve non contributi bensì un corrispettivo per la realizzazione dell'opera. Ne consegue che sulle somme in esame corrisposte a Fin Consorzio, benché derivanti da finanziamenti pubblici, dovrà applicarsi l'Iva, trattandosi di acconti sul prezzo finale, da saldare al momento della devoluzione dell'opera con l'indennizzo residuo”. In sostanza, dunque, l’Iva allo Stato va versata.

Fin Consorzio avvisa i Comuni. Da dicembre 2014 si arrivò ad ottobre 2015: in quei 10 mesi la Fin Consorzio continuò ad emettere fatture ai 12 comuni con la solita dicitura “operazione esclusa dal campo di applicazione dell'Iva”, fin quando il 15 ottobre 2015 l'amministratore della società, Antonio Anfuso, scrisse alle amministrazioni locali spiegando che “le somme corrisposte dai Comuni, benché derivanti da finanziamenti pubblici, assumono carattere di corrispettivo rispetto agli obblighi gravanti sul concessionario e in quanto tali devono essere assoggettati ad Iva”. Nei giorni seguenti, quindi, Fin Consorzio inviò le note di variazione per l’addebito dell’Iva sulle fatture fino a quel momento per far sì che le singole Amministrazioni pagassero l’imposta all’Erario con la scissione dei pagamenti, il cosiddetto “split payment”. Tutti, però, rifiutarono quelle fatture, mai entrate nel sistema d’interscambio dell’Agenzia delle Entrate e quindi inesistenti, in quanto il rifiuto e il conseguente scarto delle fatture impedisce l’applicazione dello split payment, che impone alla Pubblica Amministrazione il versamento dell’Iva solo in caso di effettiva accettazione del documento. Il rischio è che adesso a dover pagare siano i Comuni, quindi i cittadini.

Più informazioni: iva metanizzazione  


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