Martedì 23 Aprile 2024
In primo grado era stato annullato il permesso del Comune dopo il ricorso di un privato


Mega lido sulla spiaggia di Letojanni, il Cga ribalta parzialmente la sentenza del Tar

di Andrea Rifatto | 23/05/2021 | ATTUALITÀ

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L'area dove è previsto il nuovo stabilimento

Parziale ribaltamento al Consiglio di giustizia amministrativa di Palermo della sentenza di primo grado, emessa dal Tar di Catania nel marzo 2019, sulla costruzione di un nuovo mega lido sulla spiaggia di Letojanni, previsto in contrada Milianò sulle ceneri dello stabilimento balneare Moby Dick, distrutto da un incendio nel dicembre 2011. I giudici amministrativi, con un’articolata sentenza pubblicata venerdì, hanno infatti accolto in parte il ricorso presentato dalla società “Al.Ma. Srl” di Catania contro Pietro Leo, titolare del campeggio “Paradise International Camping” situato a fianco e nei confronti del Comune (che ha aderito alle tesi dell’appellante chiedendo la riforma della sentenza di primo grado) e hanno stabilito che le strutture possono in parte essere ricostruite. Leo si era rivolto al Tar, ottenendo l’annullamento del permesso di costruire del 2018, in quanto sosteneva che la maggior parte delle opere previste in progetto fosse entro la fascia di rispetto di 150 metri dalla riva, in violazione della Legge regionale 15/1976 e che alcune di esse (ristorante/self-service/pizzeria, piscina, solarium, anfiteatro da 180 posti) non potevano essere qualificate come finalizzate alla diretta fruizione del mare, che la superficie del locale di ristorazione fosse doppia rispetto a quella originariamente esistente e che la piscina, il solarium e l’anfiteatro che non erano stati in precedenza mai realizzati. Il Tar gli aveva dato ragione ma adesso il Cga, dopo aver esaminato l’accurata relazione presentata dal consulente tecnico d’ufficio, il dirigente del Genio civile di Trapani, ha stabilito di riformare parzialmente la sentenza di primo grado nella parte in cui reputa illegittima la ricostruzione del ristorante e del pergolato, “in considerazione delle conclusioni che ha formulato il verificatore, comprensive della corrispondenza, nei limiti della tolleranza di cantiere, al progetto originario assentito”. Il ricorso, dunque, è stato ritenuto fondato “solo con riferimento alle opere effettivamente realizzate e andate distrutte che ben rispettano i criteri di legittimità”.

Il Collegio ha infatti messo un punto fermo stabilendo come “le opere mai realizzate non rientrano in alcuna delle ipotesi derogatoria del vincolo (150 metri dalla battigia, ndc) e la loro realizzazione non potrebbe essere considerata legittima, quelle realizzate abusivamente e andate distrutte non potrebbero acquisire legittimazione con la ricostruzione  mentre devono essere considerate legittime le opere effettivamente realizzate in forza di validi titoli edilizi”. Il locale ristorante-pizzeria self-service e i due pergolati chiusi con copertura a tetto erano infatti esistenti prima dell’incendio e realizzati in conformità al titolo edilizio rilasciato all’epoca, mentre non sono mai stati realizzati l’anfiteatro per le proiezioni all’aperto, la piscina e i relativi solarium e locale servizi wc-docce, le cabine e locale wc con relativa area pavimentata in legno e il locale deposito a servizio degli spogliatoi. La “Al.Ma.”, che per quella zona ha presentato di recente una lottizzazione turistica approvata dal Consiglio comunale, potrà dunque chiedere un nuovo permesso di costruire eliminando le opere non autorizzate. Il Collegio del Cga ha posto a carico dei due privati le spese del consulente tecnico, pari a 3mila 258 euro, e ha compensato integralmente le spese del doppio grado di giudizio tra le parti, vista la parziale e reciproca soccombenza.. La società catanese è stata difesa dall'avvocato Agatino Cariola, Leo dall'avvocato Fabio Saitta e il Comune di Letojanni dall'avvocato Salvatore Gentile.


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