Domenica 05 Maggio 2024
Il Comune si costituisce contro i ricorsi: seduta di giunta presieduta dalla vicesindaca


L'antennopoli di Santa Teresa, fissato il primo verdetto al Tar: ecco le tesi di Iliad

di Andrea Rifatto | 10/04/2023 | ATTUALITÀ

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I lavori sono fermi da dicembre

Dieci giorni per avere il primo verdetto sulla “antennopoli” di Santa Teresa di Riva. Il Tar di Catania ha infatti fissato per mercoledì 19 l’udienza in camera di consiglio (relatore la giudice Agnese Anna Barone) per esprimersi sui ricorsi presentati da Iliad Italia contro il Comune e nei confronti della Regione, dell’Assessorato regionale Territorio e Ambiente, del Dipartimento regionale Urbanistica e di Arpa Sicilia per l’annullamento delle determinazioni dell’Ufficio tecnico con le quali sono stati annullati in autotutela i permessi di costruire per l’installazione delle due stazioni radio base in via Celona e in via Scorsonello. La società ha presentato istanza cautelare chiedendo anche la sospensiva dei provvedimenti e dunque si avrà il primo l’esito per poi entrare nel merito del ricorso. L’Amministrazione comunale ha risposto costituendosi in giudizio e stanziando 8mila euro per l’incarico legale, affidato dal direttore dell’Area Amministrativa all’avvocato Silvano Martella di Messina. La seduta di giunta che ha deliberato l’atto è stata presieduta dalla vicesindaca Annalisa Miano (assenti il sindaco Danilo Lo Giudice e l’assessore Gianmarco Lombardo) e considerando che il proprietario del terreno di via Celona è il suocero poteva configurarsi l’ipotesi prevista dall’articolo 78 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, che dispone come “gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado”: per “interesse”, però, si intende ogni situazione di conflitto o di contrasto di situazioni personali comportante una tensione della volontà verso una qualsiasi utilità che si possa ricavare dal contribuire all’adozione della delibera, che in questo caso non si ravvede in quanto l’azione del Comune è finalizzata alla rimozione del ripetitore, esito che farebbe venir meno il contratto di locazione. Al Tar potrebbe costituirsi anche il condominio situato di fronte la stazione radio base di via Celona. 

Iliad, difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca e Fabiana Ciavarella di Roma, contesta su ogni punto le tesi del Comune, ritenendo che i provvedimenti di annullamento non abbiano i presupposti di legge per essere emanati in quanto non vi è un interesse pubblico attuale e concreto all’eliminazione dei permessi di costruire e che l’ente non ha “minimamente esaminato nè motivato le ragioni per le quali l’interesse pubblico del Comune dovrebbe prevalere rispetto al contrapposto interesse pubblico di cui Iliad e portatrice, ossia l’installazione di un’infrastruttura qualificata come opera di urbanizzazione primaria finalizzata alla fornitura di un servizio di pubblica utilità”, limitandosi a fondare l’annullamento in autotutela sulla presunta illegittimità dei titoli taciti ottenuti da Iliad ma “senza fornire alcuna indicazione effettiva e sostanziale sulla necessità di procedere con l’annullamento”. I provvedimenti comunale vengono inoltre ritenuti “omissivi per quanto riguarda gli effetti negativi che deriverebbero dalla presenza degli impianti”. Rilevato anche un vizio procedimentale in quanto alcune presunte criticità non erano state preventivamente indicate nell’avvio del procedimento, in particolare la mancata previsione in progetto delle scatole nere, circostanza contestata solo nei provvedimenti di annullamento definitivo che per i legali non ha messo Iliad “nelle condizioni di poter formulare le proprie osservazioni al fine di dimostrare l’assenza di qualsiasi rischio elettromagnetico anche in relazione ai presunti siti sensibili”. La società ha chiesto anche l’annullamento degli articoli 1, 3 e 5 del Regolamento comunale sulle antenne, ritenuti in contrasto con la normativa nazionale in quanto prevede limiti distanziali illegittimi perchè non identificano specifici e circoscritti  siti considerati sensibili ma stabilisce un divieto generalizzato di installazione che aggrava gli ostacoli alla copertura del territorio. 

L’istanza cautelare per sospendere subito le due determinazioni dell’Ufficio tecnico si basa sul periculum in mora (possibile danno) perchè “il divieto di installazione dell’impianto impedisce la corretta fornitura di un servizio di pubblica utilità come quello per la telefonia mobile sulla base di una copertura adeguata ed efficiente del territorio” e poiché “è evidente che dal diniego di autorizzazione discendono effetti gravemente pregiudizievoli nell’ottica della mancata realizzazione di una rete di telefonia mobile, con lesione diretta della libertà di iniziativa economica, bene-interesse di rilievo costituzionale, con l’impossibilità di assicurarsi un’adeguata copertura del territorio ai fini della fornitura del servizio di telefonia mobile”. Per i legali, inoltre, “l’esigenza di procedere alla realizzazione di impianti radiomobili risulta cruciale per un operatore nuovo entrante sul mercato come Iliad, che si confronta a livello concorrenziale con altri operatori di rete mobile già consolidati sul mercato e dotati di reti capillarmente diffuse sul territorio, potendo quindi beneficiare - a differenza di Iliad - di significativi vantaggi operativi, concorrenziali ed economici”.

Più informazioni: antenne iliad  


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