Venerdì 19 Aprile 2024
L'ente dovrà valutare se auto sanzionarsi per il mancato rispetto dell'obbligo


Itala, nessuna relazione al termine del mandato: la Corte dei conti bacchetta il Comune

di Andrea Rifatto | 31/10/2022 | ATTUALITÀ

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L'attuale sindaco Laudini dovrà far pubblicare la deliberazione

Avrebbe dovuto essere redatta dal responsabile del Servizio Finanziario o dal segretario generale, sottoscritta dal sindaco (in questo caso dal commissario che lo ha sostituito dopo la morte) e poi inviata alla Corte dei conti. Ma tutto ciò non è avvenuto. Così adesso la Sezione di controllo per la Regione siciliana della Corte dei conti ha accertato nei confronti del Comune di Itala la violazione dell’obbligo di redazione, sottoscrizione, pubblicazione e trasmissione della relazione di fine mandato e sulla base delle verifiche effettuate d’ufficio, l’organo della magistratura contabile ha rilevato come la relazione non risulti pubblicata sul sito istituzionale dell’ente e che la violazione dell’obbligo “non consente di garantire l’esercizio effettivo del controllo democratico dei cittadini, non essendo stata la suddetta relazione resa disponibile”. Dunque ha disposto l’invio della propria deliberazione al sindaco, al Consiglio comunale e all’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica, richiamando l’obbligo di pubblicazione della stessa sul sito istituzionale dell’Ente. Il Comune dovrà adesso valutare se applicare la sanzione prevista dal Decreto Legislativo 149/2011, visto che spetta all’ente locale il “potere-dovere” di irrogarla, ossia la riduzione di metà per tre mesi dell’indennità di mandato del sindaco (in questo caso vi era il commissario ad acta) e, qualora non abbia predisposto la relazione, degli emolumenti al responsabile del Servizio Finanziario o al segretario generale. Ciò in quanto spetta al Comune stabilire se la responsabilizzazione tutelata dall’articolo 4 del Decreto legislativo 149/2011 abbia subito concreto pregiudizio e se ricorrano i presupposti per la applicazione delle sanzioni. Il sindaco è inoltre tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente. 

"La relazione di fine mandato costituisce un fondamentale ed indefettibile strumento di conoscenza dell’attività svolta nell’esercizio delle rispettive funzioni - scrivono i giudici contabili - e momento di trasparenza nella fase di passaggio da un’amministrazione all’altra, in cui deve essere fotografata la reale situazione dell’ente. La comunità locale, nell’esercitare consapevolmente il proprio diritto-dovere di voto, deve essere resa edotta della reale situazione finanziaria dell’ente attraverso le due relazioni di inizio e fine mandato - aggiungono - e quest’ultima consente al cittadino-elettore di valutare l’operato dell’amministrazione locale e alla Corte dei conti di espletare il controllo costituzionalmente previsto a tutela dei beni giuridici bilancio, equilibrio di bilancio e buon andamento, protetti dalla Costituzione. Ciò al fine del compimento sostanziale del processo cognitivo alla base del principio democratico, nel cui ambito il cittadino-elettore deve avere la possibilità di conoscere, in tempo utile ed anteriore all’espressione del voto, tutti gli elementi informativi necessari al raffronto tra gli obiettivi programmati (relazione di inizio mandato) e risultati realizzati (relazione di fine mandato)”.


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