Giovedì 25 Aprile 2024
Sentenza confermata anche dalla Cassazione per le offese del 2016 a due avversari


Forza d'Agrò, ex sindaco Di Cara e fratello condannati definitivamente per diffamazione

di Andrea Rifatto | 29/05/2023 | ATTUALITÀ

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Di Cara è stato in carica dal 2009 al 2019

Diventano definitive le condanne per diffamazione dell’ex sindaco di Forza d’Agrò, Fabio Di Cara, e dal fratello Emanuele, attuale capogruppo di maggioranza, per le offese rivolte pubblicamente a due avversari politici, Antonino Bianca e Pietro Muscolino, durante il comizio tenuto dall’allora primo cittadino in piazza Cammareri il 10 giugno 2016. La Corte di Cassazione ha infatti dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dal legale dei due imputati, l’avvocato Corrado Rizzo, contro la sentenza del dicembre 2021 della Corte d’appello di Messina, divenuta così definitiva, che aveva confermato le condanne alla pena di 800 euro di multa inflitte in primo grado nel 2019; gli ermellini hanno inoltre condannato i fratelli Di Cara al pagamento delle spese processuali, a 3mila euro alla cassa delle ammende e alle spese sostenute nel terzo grado dalle parti civili, assistite dall’avvocato Nunzio Rosso, per un totale di 4mila euro. In quel comizio l’ex sindaco di Forza d’Agrò definì soggetti mentalmente instabili Bianca e Muscolino, “cittadini e soggetti affetti da patologie difficilmente inquadrabili, ci sono medici che mi hanno detto di cittadini affetti da sindrome bipolare, da fenomeni di dissociazione, ossia affetti psicopatologicamente da fenomeni di disconnessione, affetti da disturbi della personalità”; Muscolino venne definito “soggetto che probabilmente vive momenti confusionali”, “tulipano nero appassito”, “squilibrato mentale che è in grado di simulare tentativi di suicidio, oltre che essere un soggetto avvezzo a presentare querele e denunce contro il sindaco”. Il fratello è stato condannato per aver pubblicato due scritti sul suo sito internet “Il Giornale di Forza d’Agrò”, l’11 e il 15 giugno 2016, dal titolo “Sindaco scintillante analizza casi clinici” e “Il sindaco Di Cara parla ai forzesi”, con allegato il video del comizio. 

L’avvocato Rizzo aveva chiesto l’applicazione dell’esimente del diritto di critica politica, per il mancato inserimento della vicenda nel contesto di provocazione e forte conflittualità politica del tempo fra le due fazioni politiche e per l’are richiamato fatti noti di interesse pubblico e realmente accaduto, già conosciuti dall’opinione pubblica. Per i giudici della Quinta Sezione penale della Cassazione, però, nelle dichiarazioni degli imputati non vi è “margine di veridicità o verosimiglianza”, nè “elementi volti a giustificare le affermazioni rese dai coimputati, dovendosi semmai ravvisare un evidente intento di derisione”; mancano “i requisiti dell’interesse pubblico e della continenza espressiva, poiché le espressioni utilizzate si sono tradotte in un linguaggio infamante”, con il superamento del limite della continenza “perchè l’attacco non ha riguardato il piano meramente politico, ma si è tradotto in offesa avente carattere personale”. Per la Cassazione, in sostanza, è da confermare che “i due Di Cara abbiano fatto uso della loro posizione, l’uno tramite un comizio pubblico, l’altro tramite la pubblicazione di un articolo diffuso sul web, per dileggiare gratuitamente i propri avversari politici peraltro di minoranza e dunque privi di una posizione rilevante all’interno dell’ente comunale sulla base di affermazioni gravi e mandaci”.


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