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Ribaditi i presupporti per firmare le ordinanze, illegittime con pochi contagi


Covid-19, la Regione ai sindaci: "Non potete chiudere le scuole senza il parere dell’Asp"

di Redazione | 29/01/2021 | ATTUALITÀ

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I sindaci non possono chiudere le scuole senza il parere dell’Asp sulla situazione epidemiologica nel rispettivo comune. Lo ha ribadito la Regione con una nota firmata dagli assessori della Salute e dell’Istruzione, Ruggero Razza e Roberto Lagalla, in merito alle ordinanze contingibili e urgenti delle amministrazioni comunali sulla sospensione delle attività didattiche in presenza, inviata a tutti i sindaci siciliani e per conoscenza anche al presidente Nello Musumeci, ai prefetti, all’Ufficio scolastico regionale e ai Dipartimenti dell’Istruzione e delle Attività sanitarie. La Regione richiama i contenuti della Circolare interassessoriale del 13 novembre scorso e di quelle precedenti ed evidenzia che “il mancato riferimento al prescritto, preventivo e vincolante parere dell’Asp territorialmente competente priva le ordinanze di un’effettiva causalità sanitaria, penalizzando l’efficacia del provvedimento in termini motivazionali. Infatti non può ritenersi sufficiente, ai fini della giustificazione dell’atto di sospensione, il mero conteggio della positività riscontrata nella popolazione generale, né, tanto meno, può essere invocato il completo campionamento della comunità scolastica, essendo il principio stesso dello screening basato sul rilevamento di dati statisticamente significativi. Nè, inoltre, risultano ammissibili provvedimenti generalizzati di chiusura in presenza di singoli o limitati riscontri di positività in individuati siti scolastici, richiamandosi in proposito le linee-guida della Circolare interdipartimentale numero 33108 del 22 novembre”. Dunque le ordinanze adottate finora da molti sindaci, compresi quella della zona jonica, non avrebbero i presupposti per essere adottate senza il parere dell’autorità sanitaria. “In relazione a ciò - proseguono Razza e Lagalla - si reitera la richiesta che ogni eventuale ed ulteriore provvedimento di sospensione delle attività didattiche in presenza sia assistito dall’esplicito richiamo, citato in ordinanza, al vincolante parere reso, con riferimento allo specifico atto sindacale, dell’Asp competente; quest’ultima dovrà motivare il proprio indirizzo sulla base di individuati e descritti parametri tecnico-scientifici”. Nella nota si richiamano peraltro le recenti sentenze della giustizia amministrativa che annullano provvedimenti a carattere locale (regionale e comunale), laddove manifestamente difformi dalle previsioni nazionali o carenti di motivazione: “Si confida, pertanto, nella scrupolosa osservanze da parte delle amministrazioni comunali delle disposizioni vigenti a livello sovraordinato (nazionale e regionale) - concludono gli assessori regionali - atteso che ogni altra ultronea disposizione, relativa alla sospensione delle attività didattiche, oltre a generare possibili contenziosi, comporta evidenti refluenze negative sulla fruizione del diritto allo studio e sulla conseguente emersione della dispersione scolastica”.


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