Mercoledì 08 Maggio 2024
Musumeci ha firmato l'ordinanza su richiesta del sindaco. Salgono i positivi


Covid-19, Giardini Naxos diventa zona rossa: ecco cosa è vietato e cosa è permesso

di Redazione | 16/04/2021 | ATTUALITÀ

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Il provvedimento è in vigore fino al 28 aprile

È arrivata questa sera la firma del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, sull’ordinanza che istituisce la zona rossa a Giardini Naxos. Il provvedimento è stato chiesto ieri dal sindaco, Giorgio Stracuzzi, visto l’aumento esponenziale dei contagi da coronavirus. Secondo gli ultimi dati forniti oggi dall’Ufficio del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, nella cittadina naxiota sono 75 gli attuali positivi al virus, di cui 71 residenti e 4 domiciliati. L’impennata si è registrata nell’ultima settimana, con il superamento della soglia settimanale fissata in base all’indice cumulativo di contagi pari a 250 casi ogni 100.000 abitanti, che per Giardini risulta essere di 23 contagi settimanali: dal 6 al 13 aprile sono stati registrati infatti 25 nuovi casi, mercoledì nessun nuovo contagio mentre ieri altri tre positivi, molti dei quali probabilmente legati alla diffusione delle varianti. Dunque il primo cittadino, dopo essersi consultato con le autorità sanitarie, ha deciso di richiedere alla Regione l’istituzione della zona rossa con l’applicazione delle misure più restrittive sul territorio comunale. L’ordinanza entrerà in vigore domenica 18 aprile e cesserà la sua efficacia mercoledì 28 aprile. Oltre a Giardini Naxos diventano zone rosse anche i comuni di Mistretta, Aci Catena e Adrano.

Ecco cosa prevede la zona rossa

A) Divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute. È sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l’emergenza. È, altresì, consentito il transito per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali, nonché raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali. Rimane, infine, consentito il transito, in entrata ed in uscita, per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante;

B) divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nei predetti territori comunali ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese;

C) sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado;

D) sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

E) sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali);

F) chiusura dei centri commerciali e/o outlet ad eccezione delle attività commerciali al dettaglio di cui al superiore comma “e”, purché sia consentito l’accesso solamente alle predette attività;

G) rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro.

H) Nelle giornate festive è vietato l’esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.


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