Martedì 23 Aprile 2024
Nuove misure restrittive per l’emergenza applicate sull'intero territorio nazionale


Coronavirus, Conte firma il nuovo decreto: le 80 attività che possono rimanere aperte

di Redazione | 22/03/2020 | ATTUALITÀ

2238 Lettori unici | Commenti 1

Il premier Conte ha siglato il provvedimento pomeriggio

Firmato questa sera il nuovo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19. Sull’intero territorio nazionale, come annunciato ieri sera dal premier Giuseppe Conte, rimarranno aperti supermercati, negozi di generi alimentari e di prima necessità, farmacie e parafarmacie, servizi bancari, postali, assicurativi, finanziari, i trasporti, negozi di pc, smartphone e informatica in generale, edicole, ingrosso di carta e agenzie di distribuzione di giornali, riviste e libri, gli alberghi, vetrerie, fabbricazione di articoli di gomma e plastica, macchine per agricoltura, confezioni di vestiti da lavoro, meccanici, rivenditori di pezzi di ricambio per auto, i corrieri per la consegna dei pacchi, gli studi di consulenza gestionale, architettura e ingegneria, i trasporti. In generale restano aperte le attività connesse, accessorie e funzionali a quelle essenziali e in generale le filiere produttive delle attività e dei servizi di pubblica utilità e quelli che sono più necessari per il funzionamento dello Stato. Tutte le 80 attività che rimarranno aperte sono inserite in un elenco di 100 tipologie. Chiuse tutte le attività produttive, industriali e commerciali non strettamente necessarie e indispensabile a garantire beni e servizi essenziali. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’art. 1, punto 7 del Dpcm 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal Dpcm 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020. Le disposizioni del decreto producono effetto da lunedì 23 marzo e sono efficaci fino al 3 aprile.

L'ELENCO DELLE ATTIVITÀ CHE RESTANO APERTE

È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1 comma 1 lettera a) del Dpcm 8 marzo 2020 sono soppresse le parole “è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.  Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile; restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti regionali di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa. Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti. Sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza. Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.


COMMENTI

Seb | il 23/03/2020 alle 12:40:58

Complimenti ,ma il meccanico aperto a chi ? Se siamo tutti fermi a casa i liberi professionisti a chi devono stare aperto se nessuno ci può andare ecc ma finitela di dire va...te e poi siete i primi a nn fare mantenere le regole , nn ci sono parole.

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