Martedì 23 Aprile 2024
Confermate le modifiche imposte dalla Regione. Appello al Cga per evitare danni


Alì Terme, il Tar boccia i ricorsi di Comune e privati sul Prg: "Così si blocca il paese"

di Andrea Rifatto | 30/01/2022 | ATTUALITÀ

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Lo sviluppo del paese dipenderà dai giudici

Una netta bocciatura delle istanze presentate sia dal Comune che da privati cittadini e imprenditori, che potrebbe bloccare l’espansione del paese soprattutto in ambito turistico. È quanto ha deciso il Tar di Catania, rigettando tutti i ricorsi contro la Regione siciliana finalizzati ad ottenere l’annullamento del decreto con il quale Dipartimento urbanistica ha approvato nel 2020 il Piano regolatore generale di Alì Terme, con modifiche rispetto alle previsioni previste nella delibera adottata dal commissario ad acta regionale Pietro Coniglio nell’ottobre 2017, quando si sostituì al Consiglio comunale dichiaratosi incompatibile. La Prima Sezione del tribunale amministrativo etneo ha rigettato sia il ricorso dell’Amministrazione comunale, difesa dall’avvocato Renzo Briguglio, che quelli presentati dalla società “Ali Development” (difesa dagli avvocati Raffaele Tommasini e Carmelo Moschella), dalla “Magnolia Hotel” (difesa dagli avvocati Salvatore Giannetto e Salvatore Gentile) e dai signori Massimo Donati e Gaetana Donati (difesi dagli avvocati Massimo Donati, Gaetana Donati e Francesco Donati). Nodo del contendere la parte in cui il decreto, modificando le determinazioni del commissario, ha perimetrato una zona A (centro storico) nella zona da via Maria Teresa Federico verso nord in sostituzione di una zona B1 del centro abitato del paese; modificato parzialmente la zona C3 riclassificandone una porzione della stessa a verde agricolo (zona E); modificato parzialmente la Zona CT (turistica) della località Mollerino destinandola a verde agricolo (zona E) e modificato altre aree del paese. 

Secondo la difesa del Comune lo strumento urbanistico adottato non prevedeva, così come il previgente Prg, una zona A e ciò in considerazione che non sono presenti sul territorio edifici o agglomerati urbani di rilevanza storico-artistica o di pregio ambientale, eccetto alcuni immobili che, pur connotati da elementi architettonici meritevoli di attenzione, non sarebbero assoggettati a vincolo. Inoltre, con le controdeduzioni adottate dal Consiglio comunale nel luglio 2020, il Comune ritiene che sia stata evidenziata, ma senza successo, l’opportunità di procedere, quale soggetto pianificatore, ad un’adeguata istruttoria (non compatibile però con i tempi procedimentali) per poter congruamente delimitare la zona A, in considerazione della natura asseritamente non prescrittiva della perimetrazione operata dal Piano paesaggistico. Dunque secondo l’Amministrazione comunale l’Assessorato Territorio e Ambiente ha dato luogo ad una scelta urbanistica diversa da quella cui era giunto il Consiglio e ciò in presenza di innovazioni sostanziali, al di fuori dello schema legale di riferimento: quindi si sarebbe dovuto disporre un rinvio del piano al Comune (coerentemente con le prerogative costituzionalmente riconosciute in materia alle autonomie territoriali) e l’individuazione della zona A avrebbe dovuto essere preceduta da una adeguata istruttoria, la cui necessità era stata segnalata in sede di controdeduzioni comunali,

Secondo il Tar, invece, “dal quadro normativo emerge con chiarezza che il provvedimento di approvazione del Piano regolatore generale può determinare modifiche anche sostanziali dello strumento urbanistico adottato dal Comune, se ritenute necessarie per salvaguardare i valori paesaggistici”. La Regione ha fatto presente come “anche se il centro urbano si è formato in epoca recente è comunque possibile ed opportuno enucleare una parte che costituisce il nucleo originario, generatore dell’insediamento, i cui tratti caratteristici, rintracciabili nell’impianto urbano e nelle tipologie edilizie, vanno preservati per continuare ad essere memoria tangibile della popolazione”. Nel caso specifico i giudici hanno ritenuto che “tale parte possa farsi coincidere con quella perimetrata come centro storico nel Piano paesaggistico dell’ambito 9 di Messina e tale motivazione, di per sé non irragionevole, né connotata da elementi che si pongano al di fuori dello schema di esercizio della discrezionalità, è del tutto sufficiente a giustificare, in punto di presupposti, l’intervento rettificatorio dell’Assessorato Territorio e Ambiente e ciò – lungi dal costituire offesa all’autonomia comunale nelle sue varie declinazioni – in considerazione della chiara esigenza di salvaguardare i richiamati valori paesaggistici già contemplati dalla pianificazione di settore”.

Il Comune intenzionato a fare appello al Cga
“La sentenza non affronta il punto nodale della vicenda ovvero la carenza di istruttoria a base della scelta regionale - spiega l’avvocato Renzo Briguglio - nessuno ha mai negato la necessità di individuare una zona A, ma soltanto segnalato che nel brevissimo termine dei 30 giorni per le controdeduzioni, approvate dal Consiglio comunale il 13 luglio 2020, non era possibile effettuare gli studi e gli approfondimenti richiesti dal Piano paesaggistico per individuare la zona A, non potendosi dare pieno titolo alla scheda dello stesso Piano paesaggistico, che evidenzia non un centro storico ma un centro dell’abitato nel 1940, sulla quale la Regione ha motivato la scelta rettificatoria sia perchè essa, per stessa ammissione della Soprintendenza, non ha valore prescrittivo ma solo di indirizzo, sia perchè quella perimetrazione appariva inattendibile in quanto includeva anche la spiaggia. L’individuazione della zona A fatta dalla Regione non è corretta - sottolinea il legale del Comune di Alì Terme - perchè l’Assessorato ha derogato all’individuazione operata nella scheda visto che ha traslato verso Nord la zona A. Il Comitato regionale dell’Urbanistica non si è adeguato alla scheda della Soprintendenza perimetrando un’area diversa senza che sia stato fatto alcuno studio o approfondimento, così come il Comune chiedeva di fare per evitare il danno, in concreto verificatosi, dell’inclusione nella zona A di aree che nulla hanno a che vedere con i valori paesaggistici o storici o ambientali, finendo così per ingessare il paese dal momento che con il decreto attuativo sono state incluse anche le Terme Granata Cassibile, che rappresentano l’unica leva di sviluppo del territorio. Una decisione, quella dei giudici, ritenuta in conflitto con lo stesso decreto approvativo confermato dal Tar, anche nella parte impugnata dal Comune”. Nei prossimi giorni si terrà in municipio un vertice tra amministratori, tecnici, progettista del Prg e legale e poi si procederà a presentare appello contro la sentenza al Cga di Palermo.

Più informazioni: prg alì terme  


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