Venerdì 26 Aprile 2024
Erano stati presentati dal candidato sindaco Bosco, giunto secondo, e da suoi sostenitori


Giardini Naxos. Lo Turco rimane sindaco, respinti i ricorsi elettorali

di Redazione | 13/11/2015 | CRONACA

3092 Lettori unici

Nello Lo Turco, rieletto sindaco a giugno

La IV Sezione del Tar di Catania (Giancarlo Pennetti presidente, Dauno Trebastoni consigliere e Gustavo Giovanni Rosario Cumin referendario estensore) ha respinto i due ricorsi presentati il 3 luglio scorso contro il risultato elettorale delle elezioni amministrative del 31 magio e 1 giugno a Giardini Naxos, che decretarono la vittoria sul filo di lana del sindaco Nello Lo Turco. I procedimenti avevano sostanzialmente gli stessi contenuti ed erano stati avviati dal candidato alla carica di primo cittadino Salvatore Bosco, giunto secondo con soli tre voti di scarto, e da Maurizio Giovanni Carà, Antonino Ponturo, Mario Rapisarda e Giuseppe Limina, sostenitori della sua lista. Entrambi i ricorsi puntavano a verificare se vi fossero state anomalie nel conteggio dei voti nei seggi cittadini, nonostante dai verbali prodotti dai presidenti delle sezioni non risultassero schede contestate, mentre le schede non valide erano 190, di cui 43 bianche. I ricorsi erano stati presentati nei confronti del sindaco Lo Turco e dei consiglieri di maggioranza Rosa Pietrocitto, Giancarlo Lo Turco, Mario Amoroso e Salvatore Galofaro, eletti dalla sesta alla decima posizione. Lo scarto tra lo Turco e Bosco fu infatti di tre sole preferenze, mentre tra le due liste vi fu una differenza di 51 voti (1.636 contro 1.585). Il Comune di Giardini Naxos era difeso dall’avvocato Antonio Catalioto, Agatino Bosco dall’avvocato Dario Maria Dolei, mentre gli altri quattro ricorrenti dai legali Andrea Scuderi ed Emiliano Luca. 

I ricorsi e le sentenze 
Agatino Bosco,
nel suo ricorso presentato contro il Comune di Giardini Naxos, non costituito, e nei confronti di Nello Lo Turco, lamentava l’illegittima attribuzione al sindaco di complessivi 23 voti, variamente distribuiti fra le sezioni elettorali 4, 6, 7, 8 e 10 del Comune di Giardini Naxos, e comunque tali, per la loro somma, da consentirgli di risultare eletto sindaco al posto dello stesso, tenuto conto dello scarto minimo (3 voti) che lo distaccava dall’attuale primo cittadino. In dettaglio, le censure proposte nel ricorso fanno riferimento ad (asseriti) errori commessi nello spoglio di talune schede elettorali, comprovati da distinte dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai nominati rappresentanti della lista elettorale “Giardini Naxos 2015 Lo Turco Sindaco Duc in Altum” presso i seggi elettorali 4, 6, 7, 8, 10 e 11, rispettivamente in persona dei signori Princiotta Roberto, Proietto Emilio, Gambacorta Giuseppe, Badiali Fusco Marco e Siragusano Saverio. A giudizio del Collegio, però, lo strumento di cui il ricorrente si serve per evidenziare gli errori di valutazione (a suo dire) commessi nello spoglio delle schede elettorali, cioè la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, non appare idoneo nel caso di specie. “In punto di fatto – scrivono i giudici – in nessuno dei verbali delle operazioni di voto contestate presso i seggi sopra indicati figura il nome, non già quale (mero) rappresentante di lista, ma come rappresentante di lista concretamente presente allo scrutinio svoltosi presso la rispettiva sezione, di taluno dei soggetti che hanno reso le dichiarazioni sostitutive poi utilizzate a supporto, in funzione probatoria, delle censure prospettate con il ricorso in epigrafe”. Risulta quindi mancare, secondo il Tar, un presupposto imprescindibile affinchè le dichiarazioni sostitutive rilasciate dai rappresentanti di lista possano assolvere alla funzione di prova degli errori lamentati in ricorso e cioè il provenire delle stesse da “rappresentant(i) di lista present(i) alle operazioni elettorali”. Il collegio pertanto, ha rigettato il ricorso condannando Bosco al pagamento di 1.000 euro di spese processuali.

Il secondo ricorso, presentato da Maurizio Giovanni Carà, Antonino Ponturo, Mario Rapisarda e Giuseppe Limina contro il Comune di Giardini Naxos, non costituito, e nei confronti del sindaco Lo Turco e dei consiglieri di maggioranza Rosa Pietrocitto, Giancarlo Lo Turco, Mario Amoroso e Salvatore Galofaro, lamentava l’illegittima mancata attribuzione a Bosco di complessivi 19 voti, variamente distribuiti fra tutte le 13 sezioni elettorali del Comune. Le censure proposte nel ricorso facevano riferimento ad (asseriti) errori commessi nello spoglio di talune schede elettorali, comprovati da distinte dichiarazioni sostitutive di atto notorio. Per il Tar risulta però mancare, anche in questo caso, il presupposto imprescindibile affinchè le dichiarazioni sostitutive rilasciate dai rappresentanti di lista possano assolvere alla funzione di prova degli errori lamentati in ricorso e cioè il provenire delle stesse da “rappresentant(i) di lista present(i) alle operazioni elettorali”. Il collegio pertanto ha ritenuto esser del tutto mancata la prova dei postulati vizi delle operazioni elettorali relative alla elezione del sindaco del Comune di Giardini Naxos, nonché di seri indizi di prova idonei ad attivare in concreto il sollecitato esercizio dei propri poteri istruttori, rigettando di conseguenza il ricorso. Tenuto conto della novità della questione giuridica relativa alla disponibilità di mezzi di prova giudizio elettorale da parte dei cittadini/elettori, il Collegio ha ritenuto ricorrere giustificati motivi per compensare interamente le spese di giudizio fra le parti.


COMMENTI

Non ci sono ancora commenti, puoi essere il primo.

Lascia il tuo commento

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.