Giovedì 09 Maggio 2024
La cooperativa che conduce la casa di riposo ribadisce le proprie ragioni respinte dal Tar


Taormina, la gestione della "Carlo Zuccaro" finisce al Cga: nuovo ricorso contro il Comune

di Andrea Rifatto | 31/10/2023 | ATTUALITÀ

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L'attuale gestione è in corso dal 2018

Approda al secondo grado di giudizio il contenzioso amministrativo tra il Comune di Taormina e il gestore della casa di riposo “Carlo Zuccaro”. La società “Cooperativa Sociale 21 Aprile” ha infatti notificato a Palazzo dei Giurati il ricorso al Cga di Palermo finalizzato ad ottenere l’annullamento della sentenza del 20 aprile con la quale il Tar di Catania ha rigettato in primo grado le richieste della società. L’Amministrazione ha deciso adesso di costituirsi in giudizio e su proposta del sindaco Cateno De Luca la giunta ha affidato l’incarico all’avvocato Melinda Checco Calandra di Capizzi, per una spesa di 5mila 960 euro. La “Cooperativa Sociale 21 Aprile”, difesa dall’avvocato Fulvio Cintioli, chiede che venga dichiarato l’obbligo per il Comune di prorogare per un quinquennio la concessione dell’immobile destinato a servizi socio-assistenziali, assegnata con contratto del 25 settembre 2018, l’obbligo di far decorrere il quinquennio iniziale di durata dalla stipula del contratto e la condanna dell’ente a disporre la proroga del rapporto per altri cinque anni; inoltre viene chiesta ai giudici la disapplicazione o l’annullamento della nota del 4 maggio 2022 con la quale Palazzo dei Giurati ha negato la proroga per altri cinque anni ed ha preannunciato l’indizione di una gara per l’aggiudicazione della concessione, oltre alla condanna al risarcimento del danno. Il Comune ha fatto presente al gestore della casa di riposo che il rapporto tra l’appaltatore e l’Amministrazione è assoggettato esclusivamente alle condizioni del contratto, al quale bisogna fare riferimento ai fini dell’individuazione degli obblighi dell’appaltatore: contratto che esclude la possibilità di proroga e in ogni caso il termine andrebbe computato dalla consegna anticipata del bene e non dalla stipula dello stesso. 

La cooperativa sostiene invece che il bando di gara ha stabilito che la durata della concessione è fissata in cinque anni, con decorrenza dalla data di stipula del contratto, con possibilità di rinnovo, e che la convenzione non contempla la possibilità di proroga ma il contratto ha forza inferiore rispetto al bando, come affermato dalla giurisprudenza. Il Tar, nella sentenza di primo grado, ha evidenziato come sia vero che la Cassazione abbia ammesso la possibilità che il contratto abbia un contenuto diverso rispetto alla legge di gara, affermando che una volta conclusa la fase amministrativa preordinata alla scelta del contraente il rapporto tra l’appaltatore (o il concessionario) e l’Amministrazione committente è assoggettato esclusivamente alle condizioni risultanti dal contratto sottoscritto dalle parti: tuttavia, come precisato dalla Suprema Corte, il contratto non può introdurre modifiche effettivamente sostanziali, tanto nel caso in cui le nuove condizioni siano più favorevoli all’aggiudicatario quanto nel caso in cui risultino più gravose. Dunque l’aggiudicatario (in questo caso la “Cooperativa Sociale 21 Aprile”) ha il diritto di rifiutare le nuove condizioni che l’Amministrazione intende imporre, ma nel caso in cui tali modifiche siano accettate, e dunque provveda alla sottoscrizione del contratto, risulta vincolato alle condizioni risultanti dal contratto stipulato.


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