Giovedì 09 Maggio 2024
Resta valida la sentenza del Tar che ha dato ragione ad Aditus. Si deciderà nel merito


Taormina, il Cga rigetta il ricorso cautelare del Comune sulla gestione del Palacongressi

di Andrea Rifatto | 20/10/2023 | ATTUALITÀ

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Resta valida la sentenza del Tar di Catania che il 14 luglio ha accolto il ricorso presentato dalla società “Aditus Srl” contro il Comune di Taormina e ha annullato i provvedimenti di revoca del servizio di promozione e gestione delle attività congressuali e di organizzazione degli eventi al Palazzo dei Congressi. Il Cga di Palermo ha infatti emanato un’ordinanza con la quale ha respinto l’istanza cautelare presentata in via incidentale da Palazzo dei Giurati nel ricorso di appello, finalizzata alla sospensione dell’efficacia della sentenza di accoglimento del ricorso di primo grado. Nella camera di consiglio di giovedì scorso (presidente Ermanno de Francisco, consiglieri Antimo Prosperi, Anna Bottiglieri, Antonino Caleca e Paola La Ganga) è stato ritenuto che “alla sommaria delibazione propria della presente fase, le motivazioni della sentenza gravata resistono alle censure formulate dalla parte appellante”. Dunque il Cga ha respinto la richiesta e ha condannato il Comune di Taormina al pagamento alla “Aditus Srl” delle spese delle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro. L’udienza pubblica di trattazione del merito della causa sarà fissata dal presidente del Consiglio di giustizia amministrativa con separato decreto.  L’Amministrazione comunale è difesa dagli avvocati Carmelo Moschella e Gaetano Callipo, mentre la “Aditus”, tirata in ballo in proprio e come mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese costituito con la mandante “Momento Srl”, è rappresentata dagli avvocati Fabrizio Tigano e Claudio Piacentini. Un contenzioso instaurato dal Comune sulla base dell’assenza delle verifiche di vulnerabilità sismica del Palacongressi, mentre per il Tar il termine entro il quale effettuarle è fissato al 31 dicembre 2023 e l’omesso adempimento da parte del Comune non può essere qualificato in termini di mancanza di un “elemento essenziale” ai fini dell’operatività della struttura e pertanto non può costituire il presupposto per l’adozione di un provvedimento di annullamento in autotutela dell’affidamento della gestione, mancando il vizio di illegittimità richiesto dalla Legge 241/1990.


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