Mercoledì 08 Maggio 2024
Vinti tre ricorsi al Tar contro i provvedimenti di rimozione emanati dopo il G7


Taormina, chioschi regolari in via Teatro Greco: i titolari battono la Soprintendenza

di Andrea Rifatto | 13/02/2024 | ATTUALITÀ

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La via Teatro Greco

Le autorizzazioni erano regolari e non vi era alcun presupposto che giustificasse la rimozione delle strutture. Sei anni dopo l’avvio del contenzioso tre imprenditori di Taormina l’hanno spuntata nel braccio di ferro con la Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Messina sul posizionamento di tre chioschetti in via Teatro Greco, contestato a partire dal 2018 con l’emanazione di provvedimenti di rimozione e remissione in pristino delle aree su cui ricadono i manufatti, ritenuti privi dell’autorizzazione paesaggistica. Già allora il Tar di Catania aveva accolto le istanze di sospensione cautelare del provvedimento, ritenendo sussistenti i profili di fondatezza dei ricorsi e il pregiudizio grave ed irreparabile discendente dall’interruzione delle attività lavorative: adesso i ricorsi sono stati accolti con tre sentenze della Prima Sezione e il conseguente annullamento del provvedimento della Soprintendenza, con la condanna dell’Assessorato regionale Beni culturali e Identità siciliana al pagamento delle spese di giudizio per un totale di 4mila 500 euro. I titolari delle attività, assistiti dall’avvocato Giuseppe Sciuto, sono titolari di concessioni rilasciate tra il 1998 e il 2009 per l’occupazione permanente di spazi e aree pubbliche in via Teatro Greco, in dettaglio 8 mq per un chiosco per la vendita di gelati, 8 mq per la sosta di un furgone gelati e 8 mq per un chiosco di souvenir oltre a 4,60 mq per l’installazione di una tenda parasole. Il 28 marzo 2017 il Comune di Taormina, dovendo provvedere al rifacimento del manto stradale in vista del G7 di due mesi dopo, ha disposto la revoca temporanea di tutte le concessioni di suolo pubblico e fissato il termine finale della sospensione delle attività al 29 maggio 2017, data a partire dalla quale avrebbero ripreso efficacia. Pertanto quel giorno i tre imprenditori hanno riposizionato i chioschetti e ripreso il regolare espletamento delle attività. 

Il 2 marzo 2018, però, la Soprintendenza ha contestato l’assenza delle autorizzazioni paesaggistiche, che dinanzi al Tar due titolari hanno invece dimostrato di possedere (per il camion non è necessaria) in quanto ottenute nel 2003 (gelati) e nel 2002-2009 (souvenir) valide ed efficaci al momento dell’adozione del provvedimento impugnato in quanto prive di termine di scadenza. Nelle sentenze i giudici hanno quindi rimarcato come “i manufatti non possono dirsi privi della prescritta autorizzazione paesaggistica, non avendo peraltro l’Amministrazione resistente comprovato la rimozione in autotutela”, oltre all’assenza di contestazione specifica che “esenta l’altra parte dal provare i fatti per i quali sarebbe gravata dall’onere della prova”. A ciò si aggiunge che dalla ricognizione effettuata a giugno 2017 dal Comune emergeva come ”le strutture precarie di via Teatro Greco erano munite di autorizzazioni della Soprintendenza e di titolo per l’occupazione del suolo pubblico”. Per il Tar, dunque, “nessuna incidenza sulla validità ed efficacia dell’autorizzazione paesaggistica ha avuto lo sgombero temporaneo dell’area ed il successivo riposizionamento dei chioschetti, avvenuti in ossequio alle chiare prescrizioni di matrice comunale”.


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