Giovedì 09 Maggio 2024
Sentenza del Tar che annulla tutti i provvedimenti adottati dal Comune sull'affidamento


Taormina, accolto il ricorso di Aditus: nulla la revoca della gestione del Palacongressi

di Andrea Rifatto | 14/07/2023 | ATTUALITÀ

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La gestione era stata affidata il 21 aprile

La gestione del Palazzo dei Congressi di Taormina è stata revocata illegittimamente e i provvedimenti adottati dalla nuova amministrazione comunale sono nulli. È quanto ha deciso oggi il Tar di Catania, che ha accolto il ricorso presentato contro il Comune dalla Aditus Srl, società alla quale il 21 aprile scorso è stato affidato il servizio di promozione e gestione delle attività congressuali e di organizzazione degli eventi da svolgere nella struttura comunale, con il quale era stato chiesto l’annullamento delle determine dirigenziali del 9 e 12 giugno che hanno sancito la revoca degli atti di gara e del verbale di consegna dei servizi, in quanto Palazzo dei Giurati sosteneva di non aver provveduto ad effettuare le prescritte verifiche di vulnerabilità sismica dell'immobile, con conseguente mancata acquisizione della relativa certificazione obbligatoria. Il Collegio della Quinta Sezione del Tar ha innanzitutto precisato che il ricorso ha ad oggetto la verifica della legittimità del provvedimento di annullamento in autotutela degli atti di gara e dell’aggiudicazione del servizio di affidamento, promozione e gestione delle attività al Palacongressi (chiuso nei giorni scorsi dal Comune) e della connessa revoca della consegna anticipata del servizio, disposta dal Comune sulla ritenuta mancanza di un “elemento essenziale” costituito dalla verifica di vulnerabilità sismica dell’edificio, evidenziando l’estraneità - rispetto alla controversia (e, prima ancora, rispetto al contenuto del provvedimento impugnato) - delle questioni introdotte dalla difesa del Comune di Taormina, affidata all’avvocato Carmelo Moschella, in ordine all’attività istruttoria (peraltro, ancora in corso) e agli esiti delle prime attività di verifica dalle quali sarebbero emerse varie criticità in ordine alla complessiva agibilità dell’immobile. Il Tar ha quindi ritenuto che le censure di violazione di legge evidenziate dalla Aditus, difesa dagli avvocati Claudio Piacentini e Marta Mazzù (che hanno sottolineato l’utilizzazione della struttura da parte dell’ente almeno sino al 30 giugno) siano fondate e ha accolto il ricorso compensando le spese. Ecco perchè.

Tenuto conto che il termine entro i quale effettuare le verifiche sismiche è attualmente fissato al 31 dicembre 2023, il Tar spiega in sentenza che “l’omesso adempimento da parte del Comune di Taormina non può essere qualificato in termini di mancanza di un ‘elemento essenziale’ ai fini dell’operatività della struttura e, pertanto, non può costituire il presupposto per l’adozione di un provvedimento di annullamento in autotutela mancando, in radice, il vizio di illegittimità richiesto dall’art. 21 nonies della legge 241/1990, unitamente agli altri presupposti di legge, per la legittima adozione di un provvedimento di annullamento d’ufficio. Del resto - proseguono i giudici amministrativi - il provvedimento impugnato richiama, in motivazione, una mera ‘eventualità’ di interventi di adeguamento dell’immobile senza, peraltro, rappresentare l’oggettiva evidenza di carenze strutturali o di altre criticità incidenti sull’agibilità dell’immobile che, come già anticipato in premessa, allo stato costituiscono oggetto di approfondimento istruttorio; in ogni caso, la ravvisata necessità di ‘rimediare’ alle evocate inadempienze dello stesso ente e di procedere alle verifiche tecniche di vulnerabilità sismica si pone su un piano del tutto autonomo rispetto alla procedura di gara ormai definita, dato che l’affidamento del servizio di promozione e gestione degli eventi da svolgere nel Palazzo dei Congressi non preclude all’ente la gestione ‘dominicale’ del bene immobile né, ovviamente, i contestuali doveri/poteri di controllo e di intervento, in qualità di ente istituzionalmente preposto alla vigilanza sull’attività edilizia, all’esito dei quali potrà adottare le pertinenti determinazioni nel rispetto dei principio di proporzionalità”. Inoltre viene specificato che “la mancata allegazione della relazione tecnica da parte dell’aggiudicatario (convenuta in sede di consegna sotto riserva del servizio e menzionata nella motivazione del provvedimento di autotutela) costituisce un elemento estraneo rispetto alla definita procedura di gara (quindi, inidoneo ad integrare un motivo di annullamento d’ufficio degli atti di gara), potendo tutt’al più rilevare sotto il profilo dell’esatto adempimento di prestazioni convenute tra le parti”.


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