Mercoledì 08 Maggio 2024
Le motivazioni della sentenza sulle elezioni. Il consigliere intraprenderà altre strade


Sant’Alessio, ecco perché il ricorso al Tar è inammissibile. Riggio: "Non mi fermo qui"

di Andrea Rifatto | 24/10/2022 | ATTUALITÀ

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Il consigliere di minoranza Giuseppe Riggio

Rese note le motivazioni della sentenza del Tar di Catania che ha giudicato inammissibile il ricorso elettorale presentato a Sant’Alessio Siculo dal consigliere di minoranza Giuseppe Riggio. Sull’interruzione delle operazioni di scrutinio, in violazione delle indicazioni ministeriali e senza specificare se si fosse proceduto a sigillare le buste con le schede elettorali, i giudici scrivono che “non emerge dal ricorso, in maniera chiara e specifica, come il rinvio della conclusione delle operazioni possa aver determinato, su un piano di efficacia causale, l'invalidità del verbale delle operazioni elettorali contenente l'atto di proclamazione dei soggetti risultati eletti” e viene specificato in sentenza che "nel procedimento elettorale vige il principio di strumentalità delle forme, per cui l'invalidità delle operazioni può essere ravvisata solo quando manchino elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo cui il medesimo atto è prefigurato, mentre non possono comportare l’annullamento delle stesse operazioni le mere irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie e alcuna compressione della libera espressione del voto”. Principio, quest’ultimo, che per il Tar “va applicato congiuntamente con quello di conservazione delle operazioni elettorali a tutela del risultato elettorale” e “il principio di strumentalità delle forme nel procedimento elettorale, coniugato con i generali principi di conservazione dell'atto, comporta l'applicazione dell'istituto dell'illegittimità non invalidante nel procedimento elettorale, in cui ha preminente rilievo l'interesse alla stabilità del risultato elettorale”. In sostanza “la regola fondamentale nella materia elettorale è quella del rispetto della volontà dell'elettore e dell'attribuzione, ove possibile, di significato alla consultazione elettorale. Ne consegue che le regole formali contenute nella disciplina di settore devono considerarsi strumentali, in modo che la loro violazione diviene significativa solo ove si dimostri una sostanziale inattendibilità del risultato finale”.

Sulle presunte residenze false, i giudici scrivono che “per quanto attiene al fatto che i cittadini residenti sarebbero nati altrove, la circostanza è giustificata dall'assenza di presidi ospedalieri nel comune” e allo stesso modo “non è possibile desumere i caratteri di residenza fittizia dai cambiamenti avvenuti nell’ultimo biennio ovvero dal solo fatto che ci siano ‘seconde case di vacanza’ (molto spesso abitate per lunghi periodi, atteso il prolungarsi delle stagioni miti)”. In ogni caso “le presunte omissioni dell’attività di accertamento da parte della competente Polizia municipale potrebbero al più essere oggetto di comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica da parte dell’interessato e non di un ricorso giurisdizionale amministrativo, in quanto in assenza di altri indici sintomatici specifici ed univoci, che possano fondare un giudizio prognostico di illegittimità delle operazioni svolte, non si comprende come tali condotte (di cui comunque manca agli atti la prova) abbiano potuto influire sulla corretta esplicazione del procedimento elettorale”, oltre che “non sussistono irregolarità diffuse che possono comportare una lesione del diritto di voto".

In via preliminare il Tar aveva accolto l'eccezione di tardività del deposito documentale e della memoria di Riggio, formulata dai controinteressati (i consiglieri di maggioranza Natale Ferlito, Elisabetta Longo e Giovanni Saccà), in quanto presentati oltre il termine previsto: dunque non sono stati presi in considerazione alcuni documenti, tra cui la memoria del 4 ottobre nella quale l'esponente di opposizione evidenziava che 47 soggetti provenienti da comuni diversi avevano ottenuto il trasferimento della residenza a Sant’Alessio, uno avrebbe votato senza averne diritto e un altro soggetto avrebbe trasferito la residenza fuori da Sant’Alessio pochi giorni dopo le elezioni, dopo averla ottenuta alla fine del 2021. Il Tar ha quindi condannato il consigliere di minoranza al pagamento di 1.500 euro di spese ai tre controinteressati Ferlito, Longo e Saccà.

E sulle residenze Riggio annuncia che andrà avanti: “Prendo atto di quanto deciso dal Tar, senza però condividerne le motivazioni - commenta - non mi fermerò a questa pronuncia ma accoglierò il suggerimento della sentenza per continuare a far luce su una realtà, di cui sono certo e che dimostreremo tutti insieme. Invito a frequentare Sant'Alessio per vedere quante persone, al di fuori dei veri residenti, vivono questo paese da ora a giugno - aggiunge ironicamente - dando così linfa a tutte le attività che operano nel nostro paese, popolando le strade e illuminando con la loro presenza i grandi condomini”.


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