Giovedì 09 Maggio 2024
Accolto il ricorso di un professionista che chiede il risarcimento per il mancato incarico


Santa Teresa, assunzione rifiutata all'Ufficio tecnico: la Cassazione riapre la vicenda

di Andrea Rifatto | 13/08/2023 | ATTUALITÀ

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Nel 2008 il posto di dirigente era vacante

Quindici anni fa chiese di poter lavorare al Comune di Santa Teresa di Riva ma la richiesta fu respinta. Ne nacque un contenzioso e dopo due gradi di giudizio adesso si è espressa la Cassazione, che ha accolto il suo ricorso rimettendo in discussione i verdetti precedenti. La Suprema Corte ha infatti cassato la sentenza del 2016 della Corte d’appello di Messina riguardante il risarcimento del danno all’ingegnere Carmelo Miuccio, dipendente del Comune di Messina che nel 2008 presentò una domanda di mobilità per occupare il posto vacante di dirigente all’Ufficio tecnico comunale di Santa Teresa di Riva, e ha rimesso tutto in discussione con rinvio della sentenza impugnata alla Corte d’appello di Catania. La sua istanza del 2008 venne rigettata in quanto l’ente rispose di non aver indetto alcuna procedura di mobilità, avviando invece un’assunzione a tempo determinato per un anno e conferito poi l’incarico all’architetto Angelo Caminiti. Miuccio si rivolse al Tribunale di Messina, difeso dall’avvocato Giuseppe Tribulato, chiedendo che venisse accertato il suo diritto alla stipula del contratto a tempo determinato per un anno e la condanna del Comune, rappresentato dall’avvocato Santina Intersimone, al risarcimento del danno; richiesta in parte accolta, visto che i giudici accertarono la responsabilità dell’ente per non aver fatto ricorso alla mobilità, avvalendosi erroneamente per l’assunzione delle comuni forme contrattuali, condannandolo al solo risarcimento del danno quantificato in 8mila 131 euro per spese di benzina e pedaggio autostradale e per il compenso di un’ora di straordinario per il tempo di raggiungimento del posto di lavoro. Verdetto sostanzialmente confermato dalla Corte d’appello.

L’ingegnere Miuccio chiede però il risarcimento dei danni anche sotto l’aspetto del mancato guadagno, ossia 12mila 911 euro pari all’indennità di posizione per un anno, e adesso la Cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso fondato in quanto “è indubbio che la posizione organizzativa in relazione alla quale il Miuccio ha formulato la domanda risarcitoria fosse stata istituita” e tale circostanza “comportava che nell’ambito della perdita di chance dovesse essere altresì considerata la concreta ed effettiva possibilità di conseguire anche la retribuzione aggiuntiva”. La Corte d’appello di Catania dovrà dunque procedere ad un nuovo esame attenendosi ai principi enunciati dalla Cassazione, che ha evidenziato tra l’altro come “è erronea l’affermazione della Corte territoriale secondo la quale per il riconoscimento dell’indennità di posizione sarebbe stato necessario lo svolgimento dell’attività, trattandosi di una componente del trattamento economico che, in relazione alla graduazione delle funzioni, è collegata all’incarico conferito e, dunque, corrisposta per il solo fatto di rivestire una determinata posizione organizzativa”. Nel giudizio il Comune di Messina e l’architetto Angelo Caminiti non hanno svolto attività difensiva.


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