Mercoledì 08 Maggio 2024
Il comandante rimase un anno e poi venne scelto Giardina. Il Tar deciderà sul ricorso


La mancata assunzione alla Polizia metropolitana: Lo Presti chiede 300mila euro di danni

di Andrea Rifatto | 06/02/2024 | ATTUALITÀ

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Il sindaco Basile e l'allora comandante Lo Presti

Una possibilità lavorativa negata, un incarico affidato ad un altro collega, una richiesta di risarcimento danni che sfiora i 300mila euro. C’è tutto questo nel ricorso in discussione al Tar di Catania presentato contro la Città metropolitana dal comandante della Polizia locale di Taormina, Daniele Lo Presti, che tra dicembre 2021 e dicembre 2022 è stato comandante della Polizia metropolitana, su incaricato affidato dall’allora sindaco metropolitano Cateno De Luca, oggi primo cittadino di Taormina. Al centro del contenzioso il mancato inquadramento con la sua stabilizzazione definitiva come comandante, che Lo Presti ha chiesto con istanza del 4 novembre 2022 per l’attivazione della procedura straordinaria ex Decreto Legge  36/2022, ritenendo di avere i requisiti come la presenza di una posizione di comando alla data del 31 gennaio 2022, il buon rendimento conseguito nell’espletamento dell’attività e l’idoneità alla specifica posizione da ricoprire, reiterata il 20 novembre e il 30 dicembre ma senza ottenere risposta. Il 3 febbraio dello scorso anno il comandante ha così presentato ricorso al Tar, assistito dall’avvocata Valentina Prudente, contro la Città metropolitana (difesa dall’avvocato Santi Delia) e nei confronti di Giovanni Giardina (difeso dall’avvocato Silvano Martella), dipendente del Comune di Messina nominato comandante della Polizia metropolitana il 28 febbraio con utilizzo a tempo parziale per un anno, chiedendo l’illegittimità del silenzio-inadempimento e poi l’annullamento del decreto di nomina di Giardina firmato dal sindaco metropolitano Federico Basile e il risarcimento del danno. Lo scorso maggio i giudici amministrativi hanno deciso di rinviare ogni decisione nel merito all’udienza del 29 febbraio per valutare la questione risarcitoria e in particolare il caso sulla giurisdizione sollevata dalla Città metropolitana, secondo la quale la competenza è del giudice del lavoro. Per l’ex Provincia, inoltre, il ricorso è inammissibile e improcedibile visto che non aveva obbligo di iniziare il procedimento di inquadramento di Lo Presti e la posizione di comandante è stata attribuita a Giovanni Giardina. 

Secondo l’avvocata Prudente, invece, la Città metropolitana omettendo di attivare la procedura straordinaria di inquadramento riguardante il dipendente in comando e propendendo (senza ostendere alcuna motivazione) per la condivisione part-time di un dipendente con il Comune di Messina, ha violato l’articolo 6 del Decreto legge 36/2022, che in un’ottica di riordino generale dei rapporti di carattere temporaneo instaurati dalla Pubblica Amministrazione ha autorizzato gli enti pubblici a reclutare il personale presso di loro comandato, inquadrandolo in via straordinaria, ma definitiva, nei ruoli dell’ente. Una scelta, quella di ignorare e quindi scartare l’opzione chiesta da Daniele Lo Presti, ritenuta dal suo legale illogica, inefficiente e non adeguatamente motivata. Il danno viene configurato dall’avvocata Prudente come perdita di chance, in quanto le possibilità che aveva il ricorrente di essere inquadrato erano pari al 100%, e la base di calcolo per la sua quantificazione viene indicata in 292.918 euro, calcolando 23 anni di servizio dalla mancata attivazione della procedura di inquadramento al collocamento a riposo (2046) in cui il comandante avrebbe percepito 287.500 euro, aggiungendo un incremento annuale crescente del 3,5% sull’indennità e ipotizzando che l’ammontare non resti sempre identico. Ora la prossima tappa il 29 febbraio.


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