Mercoledì 08 Maggio 2024
Il legale del Comune termale replica al collega sulla sentenza del Cga che rimanda al Tar


La lite tra Alì e Alì Terme sul cimitero: "Nessuna comproprietà, siamo al nulla di fatto"

di Redazione | 27/12/2023 | ATTUALITÀ

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Il camposanto contesto tra i due centri

“L’unico punto fermo, al momento, è che siamo al nulla di fatto”. Arriva la replica dell’avvocato Nunziato Antonio Medina, legale del Comune di Alì Terme, alle dichiarazioni del collega Santi Delia, difensore del Comune di Alì, in merito alla sentenza del Cga di Palermo sul contenzioso in atto tra i due centri sulla titolarità del cimitero. Nei giorni scorsi l’avvocato Delia aveva parlato di un “dono” arrivato dai giudici amministrativi per il centro collinare con “una sentenza storica che ha stabilito in modo incontrovertibile che il cimitero non è di proprietà dell’ente della cittadina termale ma una porzione di territorio di proprietà di entrambi i comuni ubicato in un’area che appartiene agli stessi”; un provvedimento, quello del Cga, che ha accolto parzialmente l’appello e ha dichiarato la sussistenza della giurisdizione amministrativa estesa al merito, rimettendo la causa al Tar di Catania per pronunciarsi sui motivi di ricorso e le connesse questioni di legittimità degli atti impugnati (il parere negativo al progetto di Alì per la costruzione di 48 nuovi loculi e la delibera del Consiglio con la quale Alì Terme ha adottato del Piano cimiteriale). “Capisco che fino a ieri c’era in giro un Babbo Natale che portava regali a destra e a manca e che questo era il periodo giusto per parlare di ‘doni’ - esordisce l’avvocato Medina - ma ora che il Natale è passato è bene tornare alla realtà e dare una corretta informazione. Nel giudizio amministrativo il giudice d’appello ha soltanto due strade: o tiene presso di sé la causa e la decide nel merito (cosa che il Cga non ha fatto); oppure, in alcune e tassative ipotesi, tra le quali rientra quella in cui egli ritenga che il giudice di primo grado abbia erroneamente declinato la propria giurisdizione, la deve necessariamente rimettere al primo giudice affinché lo stesso eserciti quella giurisdizione erroneamente declinata e decida nuovamente il ricorso. Non c’è una terza strada e non è previsto che il giudice d’appello possa decidere il merito ed al contempo rimettere la causa al primo grado per una nuova decisione”.

Nel caso del cimitero contesto, il legale del Comune di Alì Terme evidenzia come “il Cga non ha statuito e dichiarato alcuna comproprietà del cimitero e non ha neppure deciso sulla legittimità dei provvedimenti impugnati, che non sono stati annullati, ma ha soltanto censurato l’errore del Tar per avere quest’ultimo declinato la giurisdizione di merito nella vicenda che ci occupa; posto che, secondo l’interpretazione datane dal Cga, la questione, prim’ancora che in un diniego edilizio alla realizzazione dei 48 loculi, si sostanzia in una contesa sulla titolarità di una porzione di territorio, e quindi in una possibile questione riguardante la corretta delimitazione dei confini territoriali tra i due Comuni. La sentenza di primo grado è stata annullata soltanto per questa ragione e la causa è stata rimandata al Tar affinché quest’ultimo possa procedere ad un nuovo scrutinio dei motivi di ricorso e decidere nel merito. A questo punto, le parti (ovviamente, chi ne abbia interesse) devono riassumere il giudizio entro 90 giorni, pena la sua estinzione”. Per il legale del Comune di Alì Terme, quindi, l’unica statuizione che si rinviene nella sentenza è quella che riguarda la giurisdizione estesa al merito che il Tar dovrà esercitare. “Tutto quanto abbia opinato o argomentato il Cga, l’unica statuizione della sentenza è quella in punto di giurisdizione - sottolinea l’avvocato Medina -  che è cosa ben diversa, però, dal riconoscimento di una comproprietà demaniale sul cimitero, che da questa sentenza non si può fare discendere. In ogni caso, il Tar nel procedere al nuovo scrutinio del ricorso non sarebbe affatto vincolato al contenuto della decisione da adottare. Insomma, dopo tre anni di causa siamo punto e accapo; con un rischio ulteriore: che il contenzioso possa durare ancora più a lungo. Non ritengo, sinceramente, che sia una sentenza storica, tutt’altro. a mio parere si tratta di una normalissima sentenza di rimessione al giudice di primo grado, in cui nulla ancora è definitivamente deciso”. 

L’avvocato Nunziato Antonio Medina ha già consegnato una corposa relazione al sindaco di Alì Terme, con allegata la sentenza del Cga, contenente le sue considerazioni giuridiche, “ancor prima delle dichiarazioni a mezzo stampa dello stesso sindaco avvocato Tommaso Micalizzi - precisa il legale - e senza che egli, o altri dal Comune che amministra, mi abbia avanzato alcuna richiesta in tal senso o abbia sentito anche solo l’opportunità di interpellarmi. In questa sentenza non ci sono diritti su cui il Cga abbia statuito, né indennizzi da pretendere da parte di alcuna comunità - conclude l’avvocato Medina - c’è piuttosto da riflettere sul fatto che, in prima battuta, il Tar non ha statuito sulla titolarità dell’area ritenendola controversa e che, poi, il Cga ha rimesso la palla al Tar. Insomma, siamo ben lontani dalla soluzione definitiva di questa vicenda, almeno in sede giudiziale. Certamente, le attuali amministrazioni dei due Comuni potranno scegliere, nell’interesse delle collettività che rappresentano, come regolare i loro rapporti sul cimitero e quale sia, tra quelle giuridicamente percorribili, la maniera più corretta per farlo. Ma questa è un’altra storia”.


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