Giovedì 09 Maggio 2024
Accolti i ricorsi di Forza d’Agrò, Savoca e Casalvecchio e annullati gli atti del 2018


Gli acquedotti restano in mano all'Eas: tre comuni jonici vincono al Tar contro la Regione

di Andrea Rifatto | 26/06/2021 | ATTUALITÀ

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Le reti non possono passare ai Comuni

Restano in mano all’Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione le reti idriche pubbliche dei comuni di Forza d’Agrò, Savoca e Casalvecchio Siculo. Il Tar di Catania, con tre sentenze identiche, ha infatti accolto i ricorsi presentati dalle amministrazioni comunali e ha annullato tutti i provvedimenti emanati dalla Regione tra settembre e ottobre del 2018, quando l’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità nominò un commissario ad acta, il funzionario Carmelo Messina, che si sostituì ai Consigli comunali deliberando la presa in consegna degli acquedotti dall’Eas, secondo quanto previsto dall’articolo 4 comma 1 della Legge regionale 16/2017. Un obbligo di legge a cui Forza d’Agrò, Savoca e Casalvecchio Siculo si sono sempre opposti, chiedendo che venisse fatta chiarezza sulle questioni economiche e soprattutto sulla situazione debitoria dell'Eas, senza contare che da anni sono i tre Comuni a sostituirsi nell’effettuare i lavori di manutenzione sulle reti, spesso obsolete, così da non lasciare all’asciutto i cittadini. Adesso il Tar ha dato loro ragione, accogliendo i ricorsi presentati dall’avvocato Salvatore Gentile contro Regione, Prefettura (gli unici a costituirsi in giudizio), Eas e nei confronti del commissario ad acta e dell’Assemblea Territoriale Idrica di Messina. I giudici della Prima Sezione hanno basato la loro decisione sulla sentenza 231/2020 della Corte Costituzionale dello scorso novembre, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 della Legge regionale 16/2017 in quanto si pone in contrasto con le norma statali, in particolare l’articolo 147 del Codice dell’Ambiente che sancisce il principio di unicità della gestione del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale e indica i casi in cui sono consentite le gestioni comunali autonome, escludendo la possibilità che permangano altre gestioni comunali, e l’articolo  149 bis che ribadisce il principio di unicità della gestione del servizio nell’ambito territoriale ottimale. Per il Tar, dunque, “dalla sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma di legge sulla quale si fonda il provvedimento impugnato discende l’illegittimità derivata dell’atto stesso” e inoltre “sono pure presenti profili di nullità  poiché le norme dichiarate incostituzionali incidono sulla stessa attribuzione del potere all’Amministrazione regionale”. Quindi gli acquedotti di Forza d’Agrò, Savoca e Casalvecchio Siculo restano ancora all’Eas.


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