Giovedì 09 Maggio 2024
Accolto il ricorso della società contro il diniego al rilascio del titolo edilizio


Giardini, il Tar dice sì alla torre Inwit per le antenne: Comune sconfitto al primo round

di Andrea Rifatto | 14/10/2023 | ATTUALITÀ

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L'area di via Fontana Serro dove è previsto l'impianto

Esce sconfitto dal primo round al Tar di Catania il Comune di Giardini Naxos nel ricorso presentato dalla società “Infrastrutture Wireless Italiane Spa” contro il diniego all’autorizzazione per la realizzazione di una nuova strutture per installare antenne per la telefonia. I giudici della Prima Sezione hanno infatti accolto il ricorso dell’operatore privato e annullato il provvedimento finale negativo adottato dal Suap il 9 giugno, dopo la richiesta arrivata il 28 marzo per costruire un traliccio in Via Fontana Serro, finalizzato ad ospitare tra l’altro gli impianti del gestore Tim. Inwit, difesa dall’avvocato Edoardo Giardino, ha agito contro il Comune, assistito dall’avvocato Silvio Tommasini e nei confronti di Regione, Assessorato Infrastrutture e Mobilità (estromessi dal giudizio), Assessorato Territorio e Ambiente e Città metropolitana (non costituita). Secondo il Comune la struttura non può essere realizzato perchè “ricade per intero nell’area di rispetto cimiteriale del vigente Prg, che prevede, per norma generale, l’inedificabilità assoluta senza alcuna eccezione e senza discrezionalità da parte dell’Ente”, mentre per Inwit l’intervento è necessario per garantire le inderogabili esigenze di funzionalità della rete e assicurare alla collettività i nuovi servizi di comunicazione elettronica e il sito scelto è il più idoneo tecnicamente ad assicurare una compiuta erogazione del servizio pubblico telefonico.

Il Tar ha stabilito che “gli impianti di telefonia mobile non possono essere classificati come manufatti edilizi incompatibili con il vincolo cimiteriale, sia perché non possono in alcun modo essere classificati come manufatti edilizi, sia perché non ledono gli interessi garantiti dal vincolo”, ma sono semmai assimilabili ai tralicci dell’energia elettrica e “non arrecano alcun danno al decoro e alla tranquillità dei defunti; non creano problemi di ordine sanitario, non impediscono l’ampliamento del cimitero”. Dunque il diniego incentrato sull’inedificabilità assoluta dell’area di rispetto cimiteriale è illegittimo. Nel preavviso di rigetto il Comune aveva anche evidenziato che l’impianto ricadrebbe in zona sottoposta a vincolo sismico e parte in zona gravata da norme di salvaguardia del piano paesaggistico, ma tali rilievi non non sono stati ribaditi nel provvedimento finale e contrariamente a quanto argomentato dalla difesa del Comune, nell’atto impugnato non è stato opposta la ragione di diniego - in precedenza evidenziata - fondata sull’obbligo di Inwit di depositare l’autorizzazione sismica a corredo della domanda di autorizzazione edilizia. Le spese del giudizio sono state compensate. Una sentenza che ribadisce ancora una volta come le stazioni radio base siano equiparate, a tutti gli effetti, ad opere di urbanizzazione primaria e come tali compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e ovunque realizzabili, proprio in quanto essenziali per le fondamentali esigenze della collettività".


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