Mercoledì 08 Maggio 2024
Depositato l'atto in Corte d'appello. L'Amministrazione va avanti almeno fino all'estate


Giardini, ecco il ricorso di Stracuzzi contro la decadenza: il sindaco rimane in carica

di Andrea Rifatto | 11/01/2024 | ATTUALITÀ

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Il sindaco Giorgio Stracuzzi è stato eletto nel 2020

Per almeno altri sei mesi Giorgio Stracuzzi sarà sindaco di Giardini Naxos. Alla Corte d’appello di Messina è stato infatti depositato il ricorso per chiedere l’annullamento dell’ordinanza emessa il 7 dicembre dal Tribunale, con la quale è stata dichiarata la decadenza dalla carica per incompatibilità legata a due incarichi professionali affidati dal Comune al fratello architetto prima della sua elezione. Stracuzzi è difeso dagli avvocati Arturo Merlo e Marcello Scurria, che hanno presentato l’atto contro i consiglieri di minoranza Agatino Bosco e Francesco Palumbo, rappresentanti dall’avvocato Lucio Fresta, ritenendo il verdetto di primo grado  “palesemente errato” e chiedendo alla Corte d’appello di dichiarare l’inammissibilità del ricorso introduttivo dinanzi al Tribunale e sollevare previamente una questione di legittimità costituzionale in relazione all’articolo 67 dell’Ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana per contrasto con gli articoli 3 e 51 della Costituzione, sospendendo il giudizio fino all’esito di quello incidentale e poi, all’esito della pronuncia della Corte, respingere il ricorso elettorale. L’udienza è fissata per il 21 giugno e con la presentazione dell’appello gli effetti dell’ordinanza del mese scorso sono sospesi e il sindaco di Giardini Naxos rimane in carica. I legali ritengono innanzitutto il ricorso inammissibile perchè “Bosco e Palumbo, che hanno agito in qualità di cittadini elettori, non hanno provato la loro legittimazione attiva quali elettori, depositando i certificati di iscrizione alle liste elettorali”, ma “si sono limitati ad allegare i certificati di residenza aggiornati, inidonei a provare il diritto di elettorato attivo”. 

Il ricorso ruota però principalmente attorno all’articolo 61 comma 1bis del Tuel nazionale, che secondo gli avvocati Merlo e Scurria il Tribunale ha applicato erroneamente al posto dell’articolo 67 dell’Ordinamento amministrativo siciliano, “accertando l’incompatibilità del sindaco senza previamente sollevare questione di legittimità costituzionale in riferimento alla norma regionale che prevede la medesima fattispecie come causa di ineleggibilità”. Dunque “il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità del ricorso, tenuto conto che la legge in vigore in Sicilia qualifica la fattispecie come causa di ineleggibilità”. I legali di Stracuzzi sottolineano come nel caso di specie (sindaco eletto che si trova, suo malgrado, in rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado con persona che sia appaltatore di lavori o di servizi comunali), se da un lato non è nella disponibilità dell’eletto imporre al parente lo scioglimento da vincolo contrattuale, che peraltro potrebbe determinare conseguenze patrimoniali dannose per lo stesso, per altro verso, tra le sue attribuzioni di sindaco non rientrerebbe quello di rescindere anticipatamente un rapporto contrattuale in essere. Ciò, senza considerare la necessità di commettere un illecito civile e penale, ove, attraverso atto di indirizzo nei confronti del competente dirigente, tentasse di rimuovere la causa ostativa. In ogni caso, la condotta richiesta all’eletto dipende comunque da altri - evidenziano - e per poter dichiarare la decadenza in ipotesi di incompatibilità, il giudice deve previamente accertare la mancata rimozione della causa ostativa da parte dell’interessato che, per lo stesso, risulta indisponibile”.


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